DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 13,14 E 15 NOVEMBRE 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 5.000 JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori occupanti la Tribuna centrale intonato cori oltraggiosi nei confronti del IV Ufficiale di Gara e del Componente della Procura Federale e per avere posto in essere fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza:
1. al 25°minuto del secondo tempo proferendo parole offensive ed ingiuriose nei confronti dei predetti;
2. nello stesso frangente sub 1) prendendo a pugni la vetrata che separa il terreno di gioco dalla suddetta tribuna;
3. al 26°minuto del secondo tempo attingendo con due sputi sulla nuca e sulla spalla il IV Ufficiale di gara e con uno sputo sulla spalla il Componente della Procura Federale.
Condotte interrotte soltanto dopo l’intervento dello SLO, del DGE e il potenziamento della presenza di steward nel settore suddetto.
Ritenuta la continuazione, valutate le complessive modalità del fatto e il fattivo intervento della Società ospitante a mezzo dei suoi delegati, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed, r.c.c., r.IV uff.).
€ 2.000 CAMPOBASSO
1. per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere fatto scoppiare un petardo all’interno del settore da loro occupato;
2. per avere, al 1°minuto del primo tempo, i suoi sostenitori occupanti la curva riservata agli ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti della Società avversaria.
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il Campobasso giocava in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 500 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi sostenitori danneggiato la serratura di ingresso e il pavimento dei bagni riservati al settore ospiti, come da accertamenti effettuati prima e al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che la Fidelis Andria giocava in trasferta. (r.c.c., supplemento r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).
€ 500 VIRTUS FRANCAVILLA per avere i suoi sostenitori, al 13°, 18°, 26° e 40°minuto circa del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi e della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
€ 500 PICERNO per avere i suoi sostenitori, al 20°minuto circa del secondo tempo, intonato per due volte cori oltraggiosi nei confronti della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
€ 500 TARANTO
1. per avere, al 36°minuto circa del primo tempo, i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine;
2. per avere i suoi sostenitori formato con carta gommata un simbolo osceno sul vetro divisorio del settore dagli stessi occupato.
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società Taranto disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2021 E AMMENDA € 500
DE CARNE FABIO (MONOPOLI)
per avere tenuto, a fine primo tempo, mentre rientrava negli spogliatoi, sotto il tunnel un comportamento minaccioso nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, tentando di raggiungerlo senza riuscirvi in quanto fermato dai dirigenti della propria squadra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2021
MONTERVINO FRANCESCO (TARANTO)
per avere tenuto, a fine primo tempo, mentre rientrava negli spogliatoi, sotto il tunnel un comportamento minaccioso nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, tentando di raggiungerlo senza riuscirvi in quanto fermato dai dirigenti della propria squadra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500
CLEMENTELLI ANTONIO (PICERNO)
per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva, entrava quasi sul terreno di gioco e protestava veemente e platealmente in seguito ad una decisione arbitrale. Successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, colpiva con un calcio una bottiglietta d’acqua allocata a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r.IV Uff).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 1.000
TAURINO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti per il tramite di un suo collaboratore che comunicava con un altro collaboratore seduto in panchina aggiuntiva nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS.,
con l’applicazione della recidiva in considerazione della sanzione della stessa natura già irrogata con C.U n. 107/DIV del 9.11.2021.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (sanzione da scontarsi, quanto alla squalifica, nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso, r.proc.fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALBERTAZZI MIRKO (PICERNO)
per aver tenuto, al 45°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BONTA’ FRANCESCO (CAMPOBASSO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CURCIO ALESSIO (FOGGIA)
ZITO ANTONIO (PAGANESE)
GIGLI NICOLO’ (POTENZA)
ZAMPA ENTRICO (POTENZA)
BENASSAI FRANCESCO (TARANTO)
RICCARDI DAVIDE (TARANTO)
MANZI CLAUDIO (TURRIS)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ALLEGRETTO ANDREA (PICERNO)
PITARRESI FRANCESCO (PICERNO)
MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO (CATANIA)
CIANCI PIETRO (CATANZARO)
VANDEPUTTE JARI (CATANZARO)
PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)
ROCCHI GABRIELE (MONTEROSI TUSCIA)
MARSILI MASSIMILIANO (TARANTO)
BASSO GIANMARCO (VIBONESE)
JHERSON VERGARA AMU’ (VIBONESE)













