DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 3 Febbraio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 2 FEBBRAIO 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 1000 TARANTO
1) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine dell’incontro, al momento del rientro della squadra del Campobasso nel tunnel spogliatoi, all’interno del campo di gioco dal settore della Curva Nord, una bottiglietta di acqua piena e con tappo e un accendino, senza colpire alcuno;
2) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi:
a- Al 25°minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti delle Forze dell’ordine;
b- Al 17°minuto del secondo tempo un coro offensivo nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 500 MESSINA perché due persone riferibili alla Società, non inseriti in distinta di gara, a fine gara facevano accesso all’interno del recinto di gioco per festeggiare i calciatori del MESSINA e dopo entravano e sostavano nell’area spogliatoi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 200 MONOPOLI per avere alcuni suoi sostenitori, presenti nella tribuna retrostante le panchine, pronunciato frasi oltraggiose, dal 25°minuto del secondo tempo e sino al termine della gara, nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il numero esiguo di sostenitori autori della condotta (r.c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 FEBBRAIO 2022 MONTERVINO FRANCESCO (TARANTO)
per avere, al 16°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario, in quanto dopo la segnatura della rete della società avversaria, a gioco fermo entrava sul terreno di gioco cercando di raggiungere un calciatore avversario e pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 11 FEBBRAIO 2022 E € 500 DI AMMENDA CONDO’ LUIGI (VIBONESE)
per avere, al 43°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione in modo veemente.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 300
SCIOTTO PIETRO (ACR MESSINA)
per avere fatto accesso all’interno del recinto di gioco per festeggiare i suoi calciatori e subito dopo fatto accesso all’aerea spogliatoi dal tunnel che conduce al terreno di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).
ALLENATORI NON ESPUSLI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TAURINO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere pronunciato, al 62°minuto circa, un ’espressione blasfema mentre si trovava nell’area tecnica.
Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GERARDI FEDERICO (PICERNO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VOLPE MICHELE (VIBONESE)
per avere pronunciato, durante il rientro negli spogliatoi all’intervallo, in un unico contesto, due espressioni blasfeme.
Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)
TOSCANO MARCO (VIRTUS FRANCAVILLA)
LANCINI EDOARDO (PALERMO)
BELLOCQ FRANCO (TARANTO)
CIVILLERI MARCO (TARANTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
SBARDELLA LUCA (CAMPOBASSO)
MICELI MIRKO (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CATALDI RICCARDO (CATANIA)
RUSSOTTO ANDREA (CATANIA)
MAGRI KEVIN (CAMPOBASSO)
IDDA RICCARDO (VIRTUS FRANCAVILLA)
LEWANDOWSKI MICHAL (ACR MESSINA)














