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Taranto-Virtus Francavilla 0-0, la fotogallery

Serie C/C, Giudice Sportivo: squalificato per un turno Giuseppe Giovinco del Taranto

Multa di 500 Euro inflitta alla società Taranto FC 1927. Entra in diffida il calciatore rossoblu ionico Leandro Versienti

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 14 Febbraio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12 FEBBRAIO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA’

AMMENDA

€ 2.000 TURRIS per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva loro destinata, intonato, al 6°minuto circa del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., supplemento proc. fed.).

€ 500 POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 48°minuto circa, due petardi all’interno del settore occupato dagli stessi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

€ 500 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere due petardi di grosse dimensioni all’interno del settore occupato dagli stessi, al 1°minuto del primo tempo ed al 30°minuto del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 TARANTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 30°minuto circa del primo tempo, un petardo di media potenza all’interno del settore occupato dagli stessi, senza conseguenze.
B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi:
1 – al 20°minuto circa del primo tempo, per due volte contro le Forze dell’Ordine;
2 – al 37°minuto circa del primo tempo, per due volte, contro Istituzioni Calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 ACR MESSINA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, dal settore curva occupato dagli stessi, a fine gara, durante il rientro negli spogliatoi dei calciatori avversari, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco di gioco senza colpire alcuno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 MARZO 2022 E € 500 DI AMMENDA

LOGIUDICE PASQUALE (FIDELIS ANDRIA)
A) per avere tenuto, al 38°minuto del primo tempo, un comportamento irriguardoso ed ingiurioso nei confronti del IV Ufficiale di gara e della squadra arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e si avvicinava al IV Uomo pronunciando all’indirizzo della quaterna frasi irriguardose ed offensive;
B) per avere tenuto, al termine della gara, nel parcheggio dello stadio, un comportamento irriguardoso nei confronti della squadra arbitrale mentre la stessa stava dialogando con l’Osservatore Arbitrale, in quanto, passando in auto, dal finestrino, pronunciava parole irriguardose nei confronti degli Arbitri.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva, r. IV uff.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 FEBBRAIO 2022 CHIEPPA RICCARDO (FIDELIS ANDRIA)
per avere, al 26°minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della quaterna arbitrale in quanto pronunciava nei loro confronti una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV uff.).

MASSAGGIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DE CHIARA GIUSEPPE (LATINA)
1 – Per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto al 92°minuto, dopo il terzo gol del Latina, si avvicinava ad un giocatore della Turris, in fase di riscaldamento, esultando platealmente e venendo allontanato dall’arbitro;
2 – per avere tenuto successivamente un comportamento minaccioso ed aggressivo nei confronti del predetto calciatore avversario, in quanto, subito dopo l’espulsione, si avvicinava allo stesso offendendolo ripetutamente, tentando di aggredirlo, mettendogli una mano sul petto, venendo prontamente fermato dalle Forze dell’Ordine e accompagnato negli spogliatoi grazie all’intervento dei suoi Dirigenti;
3 – per avere, nella stessa occasione di cui al punto 2, pronunciato un’espressione blasfema. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 C.G.S. c, ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022(r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BONTA’ FRANCESCO (CAMPOBASSO)
DELVINO FABIO FERNANDO (VIRTUS FRANCAVILLA)
BORRELLI GENNARO (MONOPOLI)
GIRON MAXIME FRANCOIS (PALERMO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALASTRA FABRIZIO (FOGGIA)
ADORANTE ANDREA (ACR MESSINA)
VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)
GIOVINCO GIUSEPPE (TARANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

MARTINELLI LUCA (CATANZARO)
SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DE CRISTOFARO ANTONIO (PICERNO)
MORO LUCA (CATANIA)
TULLI GIACOMO (FIDELIS ANDRIA)
MASTROPIETRO FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
CELIC MAKS JURAJ (ACR MESSINA)
KONATE AMARA (ACR MESSINA)
PIOVACCARI FEDERICO (ACR MESSINA)
BUGLIO DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)
MARTORELLI CARLO (PAGANESE)
VERSIENTI LEANDRO (TARANTO)
NGOM MAMADOU BARA (VIBONESE)

Tags: Serie C
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