DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 5 Aprile 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARA DEL 4 APRILE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 3000 TURRIS
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1 – nove minuti prima del fischio di inizio, acceso un fumogeno e lanciato lo stesso sul terreno di gioco, così danneggiando il manto in erba sintetica, come da documentazione fotografica;
2 – in occasione del fischio di inizio della gara, fatto esplodere nel loro settore un petardo di notevole potenza;
3 – durante l’incontro, acceso ulteriori 10 bengala, lanciandone tre nello spazio asfaltato tra il terreno di gioco e gli spalti, senza provocare danni;
4 – al 21°minuto del primo tempo, acceso un fumogeno e lanciato lo stesso nel recinto di gioco.
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, consistiti nell’avere:
1 – con il comportamento sub A), punto 1, danneggiato il manto in erba sintetica, come da documentazione fotografica;
2 – danneggiato dodici sediolini posti nel settore loro riservato, come da documentazione fotografica.
C) per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, intonato ripetutamente (dieci volte) un coro oltraggioso ed offensivo nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria, al 47° minuto del primo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che solo il fumogeno lanciato sul terreno di gioco prima dell’inizio della gara ha provocato danni e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c. – obbligo di risarcimento se richiesto).
€ 2500 AVELLINO per avere i suoi sostenitori, presenti in curva sud, intonato ripetutamente cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria e dei tifosi di un’altra Città, al 1°minuto, al 26°minuto ed al 28°minuto del primo tempo.
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
ALOI SALVATORE (AVELLINO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
SILVESTRI LUIGI (AVELLINO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MATERA ANTONIO (AVELLINO)
LEONETTI VITO (TURRIS)













