DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 24 e 25 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 22, 23 E 24 OTTOBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che, in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di andata del campionato, i sostenitori delle Società ACR MESSINA, CESENA, CROTONE, FOGGIA e REGGIANA, TARANTO, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 1500 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sulla pista d’atletica, in molteplici occasioni, nel primo e nel secondo tempo, quindici bottiglie di plastica vuote e semivuote di birra e di acqua, senza provocare danni a cose o a persone.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose.
Sanzione ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 800 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco senza colpire alcuna persona.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive di fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 NOVEMBRE 2022 DI NOLA PASQUALE (TURRIS)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all’arbitro ricoperta dal DI NOLA.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 NOVEMBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA
DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva ed entrava sul terreno di gioco per protestare nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, letta a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compreso l’ingresso sul terreno di gioco (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
GIOVE GIUSEPPE (TARANTO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VOLPICELLI EMILIO (VITERBESE)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa verso i sostenitori della squadra avversaria in quanto, dopo essere stato sostituito, mentre si dirigeva verso la propria panchina, rivolgeva un gesto offensivo verso la Tribuna occupata dai sostenitori avversari.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MANETTA MARCO (TARANTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
URSO FRANCESCO (FIDELIS ANDRIA)
MICELI MIRKO (VIRTUS FRANCAVILLA)
PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
KONATE AMARA (ACR MESSINA)
MEGELAITIS LINAS (VITERBESE)














