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Taranto-Giugliano 0-1, la fotogallery

Serie C/C, Giudice Sportivo: multa di 300 € nei confronti del Taranto

"Per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord superiore intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine al 35° minuto del primo tempo"

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 31 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 29 E 30 OTTOBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AUDACE CERIGNOLA, CROTONE, FERALPISALO’, LECCO, PERGOLETTESE, PESCARA, REGGIANA, POTENZA e TARANTO hanno, in
violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA

€ 4000 PESCARA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, nella curva loro riservata, due petardi di notevole potenza
prima dell’inizio della gara e al 30° minuto del secondo tempo, il secondo dei quali comportava conseguenze a carico di un appartenente alle Forze dell’Ordine il quale doveva ricorrere a cure mediche;
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere sfilato una porta di accesso ai servizi e danneggiato una plafoniera nel bagno uomini del settore curva loro riservato, rendendo necessario l’intervento dei tecnici sui cavi elettrici rimasti scoperti;
C) per avere determinato il ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti per il mancato ingresso tempestivo in campo dei suoi tesserati;
D) per avere i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, intonato, all’ingresso in campo delle squadre, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine e cori oltraggiosi, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, preso atto del necessario ricorso a cure mediche da parte di un appartenente alle Forze dell’Ordine, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e tenuto conto dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c. documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 3000 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un gruppo di quattro-cinque suoi sostenitori, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, al 34° minuto circa del
secondo tempo, e per cinque minuti circa, attinto con sputi e ingiuriato il IV Ufficiale di gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r. proc. fed.).
€ 2500 CROTONE
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 38° minuto del secondo tempo, dal settore Curva Sud, una bottiglietta d’acqua di plastica sprovvista di tappo e senza colpire nessuno;
2. nell’aver rivolto, al 48° minuto del secondo tempo, da parte di una ventina di tifosi presenti nel settore di Tribuna Centrale bassa, numerosi sputi verso gli occupanti della panchina ospite;
B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi:
1. al 20° e 21° minuto del secondo tempo, da parte della totalità dei tifosi del “Crotone” presenti in Curva Sud, nei confronti di istituzioni calcistiche;
2. nell’aver rivolto, al 48° minuto del secondo tempo, da parte di una ventina di tifosi presenti nel settore di Tribuna Centrale bassa, urla offensive nei confronti degli occupanti della panchina ospite.
C) per avere una persona non autorizzata, ma riconducibile alla società Crotone, sostato all’interno del recinto di gioco con un potente impianto stereo con il quale veniva diffusa musica senza alcuna autorizzazione prima dell’inizio della gara, allontanandosi dopo l ’invito rivolto alla società ospitante da parte dei componenti della Procura Federale.
Condotte di cui ai punti A-2 e B-2 verificatesi anche in conseguenza del mancato intervento degli addetti alla vigilanza della società ospitante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non sono verificate conseguenze dannose a seguito del lancio di oggetti.
Misura attenuata ulteriormente, quanto alle condotte di cui ai punti A-1, B-1 e C in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 2000 AUDACE CERIGNOLA per avere una persona non tesserata e che non risulta svolgere attività rilevante per la società fatto ingresso all’interno del recinto di gioco per protestare nei confronti del Commissario di Campo e di un Calciatore della squadra avversaria con riferimento alla condotta tenuta da quest’ultimo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva dei fatti (r.proc. fed, r.c.c.).

€ 1000 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore curva loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, all’interno del recinto di gioco un fumogeno che si spegneva senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 800 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore ospiti loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 10° minuto
del primo tempo, all’interno del recinto di gioco un fumogeno che si spegneva senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava in trasferta. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 300 POTENZA per avere per avere i suoi sostenitori posizionati nella propria Curva Ovest intonato, dal 30° minuto del primo tempo e per più volte nel corso della gara, cori oltraggiosi nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti ed i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 300 TARANTO per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord superiore intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine al 35° minuto del primo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 NOVEMBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA

DELLI CARRI DANIELE (PESCARA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non regolamentare nei confronti di un calciatore avversario in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 NOVEMBRE 2022

VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
per avere, durante il primo tempo, minacciato un calciatore della squadra avversaria, e, successivamente, per aver reagito agli spintoni infertigli da quest’ultimo al termine del primo tempo, mentre stavano rientrando negli spogliatoi, con una condotta analoga.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti e la condotta rispettivamente tenuta dai due tesserati avversari (r. proc. fed.).

GRECO VINCENZO (PICERNO)
per avere, al termine della gara, all’interno degli spogliatoi, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo un epiteto offensivo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerata la funzione ricoperta dall’autore del gesto (r. proc. fed.).

FISIOTERAPISTI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

AURINO MARIO (JUVE STABIA)
per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, gesticolava nei suoi confronti e pronunciava al suo indirizzo una frase irriguardosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

GENTILE ANTONIO (FOGGIA)
per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della tifoseria avversaria in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, esultava in modo eccessivo con gesti offensivi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ILLANES MINUCCI JULIAN (AVELLINO)
per aver, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con una gomitata all’altezza del mento, senza la possibilità di giocare il pallone che nell’occasione era tra la braccia del portiere.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della zona del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la commissione del fatto senza la possibilità di giocare il pallone (r. arbitrale, supplemento r. arbitrale).

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PERINA PIETRO (TURRIS)
per avere, al 64° minuto circa, colpito un raccattapalle nel tentativo di rientrare in possesso del pallone.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti, considerate le dichiarazioni acquisite nell’immediatezza dei fatti e la reazione alla condotta del calciatore da parte del pubblico che assisteva alla gara e dei dirigenti della società ospitante (r.proc. fed.).

URSO FRANCESCO (FIDELIS ANDRIA)
per aver pronunciato un’espressione blasfema, al termine della gara, in segno di protesta nei confronti del pubblico, verso il quale rivolgeva anche un’espressione irriguardosa.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 C.G.S, ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA EURO 1000

DE CIANCIO RODRIGO (PICERNO)
per avere, al termine del primo tempo, mentre stava rientrando negli spogliatoi, spintonato un dirigente della squadra avversaria che in precedenza gli aveva rivolto frasi minacciose.Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva dei fatti e la condotta rispettivamente tenuta dai due tesserati avversari
(r.proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMADIO STEFANO (LATINA)
KONATE AMARA (ACR MESSINA)
MEGELAITIS LINAS (VITERBESE)

Tags: Serie C
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