DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 14 e 15 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 12,13 E 14 NOVEMBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
ESIMENTI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società A.C.R. MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, FIDELIS ANDRIA, LATINA, OLBIA e PESCARA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 1500 PESCARA per avere per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto
esplodere all’interno del recinto di gioco due petardi di notevole intensità all’11° ed al 28° minuto del secondo tempo, senza conseguenze per terzi o cose.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1200 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel Settore loro riservato materiale pirotecnico di bassa intensità, quindici dal 5° al 30° minuto del primo tempo e nove dal 2° al 12° minuto del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ed il numero complessivo del materiale utilizzato, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1000 CROTONE per avere circa 200 suoi sostenitori, occupanti il Settore Curva Sud, intonato più volte, al 21° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 800 AUDACE CERIGNOLA per avere il 90% circa dei suoi sostenitori presenti nel Settore denominato Curva Sud intonato cori oltraggiosi:
1 – alle ore 17:25 circa, nei minuti antecedenti l’inizio della gara, nei confronti di Tifosi avversari, ripetendolo per sei volte e per circa 15 secondi;
2 – alla fine della gara, nei confronti di una Squadra avversaria per tre volte, per circa 13 secondi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 800 FIDELIS ANDRIA per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori, occupanti il Settore Ospiti e quantificabili in circa 150 unità, intonato, al 27° minuto del primo tempo, più volte cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 NOVEMBRE 2022 E EURO 500 DI AMMENDA
D’AMBROSIO VINCENZO (POTENZA)
per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto indicato nella distinta di gara fra i componenti la panchina aggiuntiva, per l’intera gara camminava e sostava in piedi nel recinto di giuoco all’altezza della bandierina del calcio d’angolo posta sul lato ingresso spogliatoio e vicino alla postazione del IV Ufficiale di gara, nonostante l’invito a stare seduto in panchina rivoltogli dal Commissario di Campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva dei fatti. (r. proc. fed, r.c.c., panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
DEI EMILIANO (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e una condotta irriguardosa e nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica, si alzava dalla panchina e calciava un pallone sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DOUDOU DIAW (FIDELIS ANDRIA)
per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
DE LUCE ROBERTO (CROTONE)
per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per tutta la durata della gara sulla panchina principale in luogo di quella aggiuntiva (come da distinta consegnata al Direttore di Gara) e, munito di telefono cellulare con auricolari, fornendo costantemente indicazioni tecniche all’Allenatore in seconda in panchina in sostituzione dell’Allenatore squalificato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti. (r. proc. fed., panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MAIORINO PASQUALE (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
CIANCI PIETRO (CATANZARO)
TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)
MAGGIONI TOMMASO (JUVE STABIA)
FERRARA ANTONIO (TARANTO)
LABRIOLA VALERIO (TARANTO)
MUNGO DOMENICO (VITERBESE)














