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Serie C, Giudice Sportivo: multa di 2000 Euro nei confronti di Foggia e Monopoli

Foto Audace Cerignola

Serie C, Giudice Sportivo: multa di 2000 Euro nei confronti di Foggia e Monopoli

Multata anche l'Audace Cerignola con 800 Euro di sanzione per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza

SECONDO TURNO FASE PLAY OFF DEL GIRONE – GARE DEL 14 MAGGIO 2023

Si riportano i risultati delle gare del secondo turno Fase Play Off del girone disputate il 14 Maggio 2023:

GARA UNICA

GIRONE A
PRO SESTO RENATE 1-1
PADOVA VIRTUS VERONA 0-1

GIRONE B
CARRARESE ANCONA 0-1
GUBBIO PONTEDERA 1-1

GIRONE C
FOGGIA POTENZA 1-1
AUDACE CERIGNOLA MONOPOLI 2-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 15 Maggio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 14 MAGGIO 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare del secondo turno della Fase Play Off del Girone i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, FOGGIA e POTENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA

€ 2000 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, numerosi fumogeni il cui fumo raggiungeva il terreno di gioco causando ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti in attesa che tornasse una corretta visibilità;
2. nell’ avere, al 41° minuto del secondo tempo, un tifoso scavalcato la recinzione della Curva Nord dirigendosi verso il terreno di gioco prontamente bloccato sulla linea di fondo campo da uno Steward; nell’avere, al fischio finale, un altro tifoso scavalcato la recinzione entrando sul terreno di gioco e avvicinandosi ad un giocatore della propria squadra nel tentativo di sfilargli la maglia, il predetto tifoso è stato prontamente fermato dalle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S e l’intervento fattivo degli Steward (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

€ 2000 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato al 40° minuto del primo tempo, due bicchieri di plastica semipieni sul terreno di gioco;
2. nell’avere lanciato al 41° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco;
3. nell’avere lanciato al 43° minuto del primo tempo, un bengala sul terreno di gioco che rendeva necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per circa 30 secondi;
4. nell’avere lanciato al 5° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco, due bottigliette di plastica semipiene e una lattina semipiena;
5. nell’avere lanciato al 48° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco;
6. nell’avere lanciato al termine della gara, un bengala sul terreno di gioco mentre i tesserati della squadra ospitante erano ancora presenti sul terreno di gioco per festeggiare la vittoria, senza colpire alcuno;
7. nell’avere imbrattato con scritte realizzate con colore nero gli interni dei bagni a loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara fuori casa, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 800 AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco mentre erano ancora presenti i tesserati della squadra avversaria che festeggiavano la vittoria, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti che non si sono verificate conseguenze dannose e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, un petardo di notevole potenza nel proprio settore e lanciato, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 GIUGNO 2023 ED € 500 DI AMMENDA

ZOCCHI MORENO (PONTEDERA)
A) per avere, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti di persone riconducibili alla società avversaria;
B) per avere fatto accesso, al 48° minuto del secondo tempo, nonostante il provvedimento di espulsione, nel recinto di gioco sostandovi per circa due minuti;
C) per avere fatto nuovamente accesso sul terreno di gioco al triplice fischio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 GIUGNO 2023

BARGAGNA ANDREA (PONTEDERA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario pronunciando al suo indirizzo parole irriguardose e offensive; e per avere, dopo essere stato richiamato dall’Arbitro, proferito anche nei suoi confronti una frase offensiva (referto arbitrale, supplemento referto arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE SIMONE DOMENICO (GUBBIO)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale, pronunciando al loro indirizzo frasi irrispettose ed ingiuriose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n.1).

DOSSENA ANDREA (RENATE)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione e, dopo essere stato richiamato, pronunciava nei suoi confronti una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DONNARUMMA ANTONIO (PADOVA)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, si avvicinava allo stesso e lo spingeva petto contro petto facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

REDOLFI ALEX (GUBBIO)
A) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario pronunciando frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti e nei confronti dei tesserati avversari;
B) per avere, al termine della gara, fatto nuovamente accesso sul terreno di gioco nonostante il provvedimento di espulsione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n.1, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PELI LORENZO (PONTEDERA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)

GATTO EMANUELE (ANCONA)
SIMONETTI PIER LUIGI (ANCONA)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (MONOPOLI)

Tags: Serie C
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