GARE DEL 20, 21 e 22 OTTOBRE 2023
SOCIETA’
AMMENDA € 2.500,00
CATANIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e nel Settore Curva Nord,
intonato:
1. al 12° minuto del primo tempo e al 16° minuto del secondo tempo, prima dell’inizio della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
2. dal 58° minuto al 60° minuto della gara e al 67° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud esposto, uno striscione (dalle dimensioni di circa 20 metri) contenente frasi offensive nei confronti della Squadra avversaria;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e nel Settore Tribuna B, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 54° minuto della gara, due bottigliette d’acqua e un fumogeno verso il Settore Ospiti; senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, all’84° e all’8° minuto della gara, due bottigliette d’acqua verso il Settore Ospiti, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub C) (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
TARANTO per atti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 70° minuto della gara, un fumogeno nel proprio Settore verso gli Steward e alcuni Agenti di Polizia ivi posizionati, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato, da una parte, che il lancio è stato indirizzato verso i soggetti
sopra indicati e, dall’altro, che non si non verificate conseguenze dannose. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 800,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 44° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena, nel recinto di gioco, un rotolo di scotch che terminava sul rettangolo di gioco e un contenitore di bolle di sapone in plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, al 37° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CASERTANA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell’aver imbrattato i bagni con scritte con bomboletta spray.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Tribuna, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 71° minuto della gara, all’interno del recinto di gioco, una bottiglietta d’acqua di plastica vuota, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 OTTOBRE 2023
FRANCHINA GIUSEPPE (CATANIA)
per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per il primo tempo tra la panchina principale e quella aggiuntiva e nel corso del secondo tempo sulla panchina aggiuntiva nonostante non fosse inserito in distinta.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)
A) per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, nonostante i ripetuti richiami, protestava platealmente nei confronti di una decisione arbitrale e, alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava minacciosamente al IV Ufficiale reiterando le proteste e venendo allontanato dai propri dirigenti;
B) per avere, dopo la condotta sub A), tenuto una condotta non corretta in quanto, nell’uscire dal terreno di gioco, anziché dirigersi verso il tunnel degli spogliatoi, insisteva per uscire dal cancello sito sulla linea laterale opposta, dove era ubicato il Settore Ospiti così determinando una perdita di tempo di ulteriori due minuti di gioco;
C) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo essere stato espulso, continuava ad impartire disposizioni tecniche dal punto delle tribune nel quale si era posizionato dopo il suo allontanamento.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma
1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
DI DONATO DANIELE (LATINA)
per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica gesticolando nei confronti dell’Arbitro per dissentire nei confronti di una sua decisione, si avvicinava al IV Ufficiale e, urlandogli in faccia, proferiva frasi irriguardose nei loro confronti.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PERRONE MARCO (BRINDISI)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARINACCI VINCENZO (TARANTO)
per avere, prima dell’inizio della gara e all’interno del recinto di gioco, tenuto una condotta non corretta e offensiva nei confronti di due persone non identificate (e soltanto verosimilmente riconducibili alla Società Catania), in quanto dopo avere tentato di spostare un pannello pubblicitario, in risposta ad una offesa dagli stessi ricevuta, li ingiuriava e tentava di avvicinarsi ad uno di essi con fare aggressivo, venendo trattenuto da altri tesserati della sua stessa Società.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SPALLUTO SAMUELE FRANCES (MONOPOLI)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con un avversario con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
MESSORI PIETRO (SORRENTO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, interveniva in scivolata con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CANCELLI CROCEFISSO CHRI (BRINDISI)
MICELI MIRKO (TURRIS)














