Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’8 e 9 gennaio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
AMMENDA € 1.000,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. fatto esplodere, al 10° e al 17° minuto del primo tempo e al 14° e al 17° minuto del secondo tempo, quattro petardi nel proprio Settore;
2. lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, un petardo sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato quattro seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguio delle condotte di cui ai punti 1 e 2 e che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 23° minuto del primo tempo un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
2. al 24° minuto del primo tempo due fumogeni nel recinto di gioco che venivano spenti dai Vigili del Fuoco;
3. al 27°, 44° e 46° minuto del primo tempo, tre bottigliette d’acqua semipiene nel recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
BRINDISI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza
conseguenze;
B) per non avere assicurato la costante erogazione dell’acqua negli spogliatoi riservati alla squadra ospite al termine della gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
ACR MESSINA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 28° minuto del primo tempo, cori offensivi nei confronti dell’Arbitro, ripetuti per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
JUVE STABIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
MONTEROSI TUSCIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 FEBBRAIO 2024
BRUNI FRANCESCO (BRINDISI)
A) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del Quarto Ufficiale, in quanto si avvicinava a quest’ultimo e, con tono aggressivo, pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti, per contestarne l’operato;
B) alla notifica del provvedimento di espulsione continuava a mostrare il suo dissenso con gesti plateali. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, C.G.S., 36 comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal BRUNI (r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 GENNAIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
PATTI MATTEO (LATINA)
per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e pronunciava una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
PIEDEPALUMBO ANTONIO (TURRIS)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale n.1 in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica avvicinandosi sino ai pressi della bandierina del calcio d’angolo per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
AGNELLI LUIGI (FOGGIA)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)
per avere, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore in quanto lo colpiva con uno schiaffo al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. valutate le modalità complessiva della condotta e la gravità della condotta tenuta e considerato che non risultano conseguenze a carico del calciatore colpito (r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (III INFR)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto dopo aver ricevuto il provvedimento di ammonizione, pronunciava parole offensive nei suoi confronti per dissentire verso una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ORTISI PASQUALINO (ACR MESSINA)
per avere, al 28° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SCAFETTA FRANCESCOPAOLO (ACR MESSINA)
TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE (BENEVENTO)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
PAGANINI LUCA (LATINA)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
GALLO ANDREA (PICERNO)
MAESTRELLI ALESSIO (TURRIS)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FERRARA ANTONIO (TARANTO)














