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Taranto, mercato: virata netta su Michele Vano

Serie C/C, Giudice Sportivo: il Monterosi Tuscia perde Michele Vano per un turno

Multe salate per Messina, Sorrento e Avellino. Multa e due turni di stop per Taurino tecnico del Monopoli

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 29 e 30 gennaio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 26, 27, 28 e 29 GENNAIO 2024

GARA TURRIS – ACR MESSINA DEL 27 GENNAIO 2024
Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Silvia Zabaldi e del Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, – viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo concernenti la gara Turris – ACR Messina del 27 gennaio 2024 e il referto dell’Arbitro; rileva quanto segue: I sostenitori della Società Turris, che occupavano il lato sinistro della Tribuna Centrale: 1. al 24° e al 28° minuto del primo tempo, lanciavano dell’acqua da una bottiglietta che raggiungeva in entrambi i casi il portiere del Messina, Sig. Fumagalli Ermanno, la prima volta agli occhi, la seconda al
volto; contestualmente indirizzavano, nei confronti dello stesso, ripetute espressioni offensive; 2. al 45°+6 minuto del secondo tempo, lanciavano i seguenti oggetti verso la panchina della squadra avversaria: – n. 7 bottigliette di plastica di caffè Borghetti semivuote; – n. 1 accendino; – n. 2 tubi di cartone di patatine tipo Pringles semivuoti; – n. 1 asta da bandiera lunga circa 150 cm; – n. 3 bottigliette di plastica semipiene di acqua; – varie monete; – n. 1 pietra delle dimensioni di circa cm 8x4x2 che colpiva alla testa il calciatore della squadra avversaria, Sig. Fumagalli Jacopo, il quale, molto dolorante, restava a terra per diversi minuti, finché non veniva soccorso dal medico che gli applicava una borsa di ghiaccio sulla testa; 3. il lancio degli oggetti di cui sopra rendeva necessario, per coloro che si trovavano sul terreno di gioco, l’allontanamento dalla zona coinvolta e determinava la sospensione della gara per circa 7 minuti; 4. durante il lancio degli oggetti, un certo numero di tifosi locali, col volto coperto da passamontagna, tentava di sfondare il cancello e di entrare all’interno del recinto di gioco, senza riuscirci grazie al pronto intervento delle Forze dell’Ordine e degli steward in servizio; 5. al 22° minuto del secondo tempo, intonavano, per circa un minuto, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, comportante offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuto che i fatti sopra indicati siano contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e costituiscano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi siano connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi, come dimostrato in modo inconfutabile dal colpo alla testa subito da parte di un calciatore della squadra ospite, il quale è stato attinto dalla pietra sopra indicata; considerato, altresì, che la condotta di cui al punto 2 ha comportato la sospensione della gara per un periodo di circa 7 minuti; – visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti; – ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S., in considerazione della gravità delle condotte tenute dai sostenitori della Società Turris e della sua pericolosità, sia equo irrogare la sanzione dell’ammenda e dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

P.Q.M.

– delibera di sanzionare la Società TURRIS con l’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse e con l’irrogazione di EURO 1.000,00 di AMMENDA. Dispone che la sanzione dell’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società Turris disputerà successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di ritorno del Campionato, i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, CATANIA, CESENA, FOGGIA GUBBIO, LUCCHESE, POTENZA, RIMINI, L.R. VICENZA, PRO VERCELLI, SORRENTO, TARANTO, VIRTUS FRANCAVILLA, ACR MESSINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ

AMMENDA € 1.500,00

ACR MESSINA per avere, circa la metà dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 17° minuto del primo tempo, intonato per circa 30 secondi un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo
gusto, comportante offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della frase pronunciata, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (

AMMENDA € 800,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, alla fine della partita, una bottiglietta di acqua semivuota sul terreno di gioco, all’indirizzo dei calciatori della propria squadra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che, nonostante la intrinseca pericolosità della condotta, non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, alla fine della partita e dopo aver richiesto ai calciatori della propria squadra di raggiungerli sotto la curva dove erano posizionati, una bottiglietta di vetro da 33 cl. sul terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che, nonostante la intrinseca pericolosità della condotta, non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza
conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel terreno di gioco, al 38° minuto del primo tempo e al 30° minuto del secondo tempo, n. 2 bicchieri di plastica semivuoti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

POTENZA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, utilizzato ripetutamente fischietti in modo improprio, così disturbando lo svolgimento della gara e rendendo necessaria l’effettuazione di due annunci al 29° ed al 43° circa del secondo tempo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 MAGGIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

PIEDEPALUMBO ANTONIO (TURRIS) Per avere, al 45°+6 minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antiregolamentare e violenta nei confronti di un giocatore avversario che stazionava tra le due panchine, in quanto si avvicinava a quest’ultimo ostacolando il suo tentativo di raccogliere una pietra lanciata dagli spalti che aveva colpito un suo compagno di squadra e nell’occasione gli sferrava uno schiaffo sulla nuca e lo colpiva con una manata al volto; in seguito, si allontanava dal recinto di gioco prima che l’Arbitro fosse in grado di notificargli il provvedimento di espulsione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, C.G.S., valutata la particolare gravità della condotta posta in essere, con riferimento sia ai colpi inferti al calciatore avversario che alla finalità della stessa, tesa ad impedire la raccolta dell’oggetto che aveva colpito un calciatore ospite (p. aggiuntiva, r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 FEBBRAIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

CARLI MARCELLO (BENEVENTO) per avere, al 12° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per protestare nei confronti di una decisione di quest’ultimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 FEBBRAIO 2024

URSINI ALESSANDRO (LATINA) in quanto, al 37° minuto del secondo tempo, usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti dell’operato di quest’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

TAURINO ROBERTO (MONOPOLI)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale ed una condotta non corretta, in quanto: 1. usciva dall’area tecnica manifestando dissenso a gesti, togliendosi la giacca e gettandola a terra e insultando la Quaterna Arbitrale con frasi irrispettose; 2. in seguito alla notifica del provvedimento di espulsione proseguiva nella condotta aggressiva ed irrispettosa nei confronti dell’Arbitro, venendo trattenuto a stento dal Dirigente accompagnatore della sua squadra che gi impediva di entrare sul terreno di gioco per recarsi presso l’Arbitro e lo accompagnava verso il tunnel di uscita; 3. in prossimità della panchina avversaria prendeva una bottiglietta d’acqua e la scagliava sul campo per destinazione davanti alla predetta panchina, senza colpire alcun occupante. Al termine della gara si recava presso lo spogliatoio dell’Arbitro per scusarsi con quest’ultimo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e le scuse porte al Direttore di gara dopo l’accaduto (r. IV uff.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAULI LAMBERTO (CROTONE) per avere, al 45°+4 minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti del loro operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

GUERRA WALTER (PICERNO) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, mentre si riscaldava nella sua zona di competenza, rivolgeva ripetute frasi irrispettose e ingiuriose nei confronti dei componenti la stessa e dopo la notifica dell’espulsione tardava a uscire dal terreno di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1,lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRINI MANUEL (MONOPOLI) per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario (supplemento referto Arbitro).

BLONDETT EDOARDO (SORRENTO) per avere, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

FUMAGALLI ERMANNO (ACR MESSINA)
ORTISI PASQUALINO (ACR MESSINA)
ANASTASIO ARMANDO (CASERTANA)

Tags: Serie C
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Editore: Mazzarella Press Office
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