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Taranto-Messina 2-0, la fotogallery

Serie C/C, Giudice Sportivo: nessuna sanzione per il Taranto. Solo Ciciriello ammonito

Un turno di stop per l'ex difensore rossoblu Manetta ora al Messina. La Virtus Francavilla perde Dutu per un turno. 4000 Euro di multa al Brindisi

SOCIETA’

AMMENDA € 4.000,00

BRINDISI
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, dieci petardi, di cui otto sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco, senza colpire alcuno ma, determinando, con tale condotta, un’interruzione della gara per quattro minuti dal 13° al 17° minuto e il danneggiamento di un LED pubblicitario;
2. lanciato, durante la gara, quindici fumogeni sul terreno di gioco e cinque nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato venticinque seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che i fatti sopra indicati sono connotati da gravità, in quanto hanno provocato una sospensione della gara ed hanno rappresentato un rischio per l’incolumità dei tesserati e provocato danni al LED pubblicitario (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 3.500,00

ACR MESSINA
A) per avere i suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Sud, prima dell’inizio della gara, intonato ripetutamente per circa due minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa cinque), posizionati nel Settore Curva Sud sopra la recinzione in vetro a protezione del tunnel di accesso agli spogliatoi ospiti, al termine della gara, attinto con numerosi sputi alcuni calciatori della Squadra avversaria mentre si dirigevano all’interno degli spogliatoi;
C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti e 30 secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo;
D) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi al termine della gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la particolare odiosità delle condotte sub A) e B) e le modalità complessive dei fatti, tenuto conto dei precedenti specifici a carico della società sanzionata per la condotta sub C) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

MONOPOLI
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, durante la gara, all’interno del recinto di gioco, un petardo di notevole intensità.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

CROTONE per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti e 30 secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 150,00

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto tre seggiolini posti all’interno dello stesso Settore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BORRIELLO VINCENZO ALEX (TURRIS) per avere, dopo il termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si avvicinava a quest’ultimo e proferiva nei suoi confronti una frase irriguardosa per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)
CICIRIELLO GIUSEPPE (TARANTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (ACR MESSINA) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva con una sbracciata al petto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico 178/565 dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE (CATANIA) per avere, al 46° minuto della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, si alzava dalla panchina e pronunciava una frase offensiva ed irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato; nella medesima circostanza proferiva una frase irriguardosa nei confronti di un collaboratore della Procura Federale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

MANETTA MARCO (ACR MESSINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

MENNA DAMIANO (GIUGLIANO)
HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI)
VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)
COCETTA NICCOLO (TURRIS)
DUTU EDUARD (VIRTUS FRANCAVILLA)

Tags: Serie C
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