Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’11 e 12 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
CATANIA A) per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 14° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra società, ripetuti per otto volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; 2. al 34° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra società ripetuti per circa un minuto, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, sette fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità dei cori sub a) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il secondo tempo, alcuni oggetti della grandezza simile ad accendini, un fumogeno e una bottiglietta in vetro semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare l’intrinseca pericolosità dei lanci effettuati, rilevato che non si sono verificare conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
PICERNO per avere i suoi raccattapalle, al 16°, 17° e 20° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei palloni e così provocando la reazione dei tesserati avversari. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la sua antisportività (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c).
AMMENDA € 800,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. all’80° minuto della gara, un accendino nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. all’82° e 86° minuto della gara, due bottigliette di plastica prive di contenuto nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 46° minuto della gara, una bottiglietta di acqua sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 400,00
MONOPOLI per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, al 1° minuto del secondo tempo, per quattro volte, intonato cori osceni ed oltraggiosi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
25 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
SANTARCANGELO ANDREA (PICERNO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, in reazione ad una trattenuta ricevuta, lo colpiva con un calcio al polpaccio.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ROMANO ANTONIO (GIUGLIANO) per avere, al 19° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria sproporzionata.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
SCIACCA GIACOMO MICHELE (CASERTANA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BOVE DAVIDE (CROTONE)
FERRINI MANUEL (MONOPOLI)
IACCARINO GENNARO (MONOPOLI)
CONTESSA SERGIO (TURRIS)













