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Serie C/C, Giudice Sportivo: nessuna sanzione nei confronti del Taranto FC 1927

Foto ItaSportPress

Serie C/C, Giudice Sportivo: nessuna sanzione nei confronti del Taranto FC 1927

Multe salate di 2000 euro nei confronti dell'Avellino e del Brindisi che nel prossimo turno non potrà disporre di Tano Bonnin

SOCIETA’

AMMENDA € 2.000,00

AVELLINO
A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Avellino, intonato, al 56° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per cinque minuti che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° minuto della gara, un fumogeno e due petardi di notevole potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerati la particolare odiosità della condotta sub A) e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. fatto esplodere, al 1° e 2° minuto del primo tempo, tre petardi nel proprio Settore;
2. nell’aver lanciato, durante la gara, quattro petardi di notevole potenza nel recinto di gioco, undici fumogeni nel recinto di gioco e otto fumogeni sul terreno di gioco in prossimità della bandierina, senza colpire alcuno ma, determinando, con tale condotta, la bruciatura del telo di copertura di un LED pubblicitario posto a bordo campo, di due cavi elettrici, di cui uno in prossimità del LED posto a bordocampo, di un tubo antincendio e di alcune zolle del campo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che i fatti sopra indicati sono connotati da gravità, in quanto hanno rappresentato un rischio per l’incolumità dei tesserati e provocato danni ai LED pubblicitari (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1°, 11°, 12°, 41° e 70° minuto della gara, sei petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e, considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.).

AMMENDA € 900,00

CASERTANA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e tenuto conto del precedente specifico a carico della società sanzionata (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

BENEVENTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai propri sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato numero 6 seggiolini del settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori (75%) posizionati nel Settore Tribuna Laterale Sud intonato:
1. durante l’ingresso in campo delle Squadre, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario, ripetuto ininterrottamente per un minuto;
2. al termine del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario, ripetuto ininterrottamente per un minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 MARZO 2024

ESPINOSA LUCA (GIUGLIANO) per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2024

AMODIO ANTONIO JUNIOR (GIUGLIANO)
A) per avere fatto accesso nel recinto di gioco ed esservi trattenuto per tutto la gara, senza essere iscritto in distinta;
B) per avere prima dell’inizio, tra il primo e secondo tempo e al termine della gara, fatto accesso negli spogliatoi ed esservi ivi trattenuto, senza essere iscritto in distinta.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

LOVISA MATTEO (JUVE STABIA) per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto sulla panchina principale in luogo della panchina aggiuntiva.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BONNIN VASQUEZ CAYETANO BARTOL (BRINDISI) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PINATO MARCO (BENEVENTO)
RICCARDI DAVIDE (FOGGIA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO (FOGGIA)
GORI MIRKO (MONTEROSI TUSCIA)
ARMINI NICOLO (POTENZA)
CANDELLORI KEVIN (POTENZA)
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN (POTENZA)

Tags: Serie C
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