In merito alle gare della 38^ giornata, il Giudice sportivo ha adottato le seguenti deliberazioni in merito ai club:
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
AVELLINO per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 30%) posizionati nel Settore Curva Sud Anello Superiore, al 20° minuto del secondo tempo per circa un minuto, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 2°, 3°, 15°, 22°, 23° e 25° minuto del primo tempo sei bengala sul terreno di gioco all’indirizzo del portiere della Squadra avversaria, così determinando, in cinque delle predette occasioni, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 15 secondi per ciascuna volta per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione;
2. durante la gara, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 27° minuto del primo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della Squadra avversaria, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e le sospensioni della gara necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’essere alcuni suoi sostenitori (circa 20, incappucciati e con il viso coperto) a fine partita, dopo avere scavalcato la recinzione, entrati nel recinto di gioco per togliere con la forza le maglie da gioco ai calciatori della propria Squadra, alcuni di essi rincorrendo i giocatori fin dentro gli spogliatoi venendo allontanati, soltanto dopo due minuti, grazie all’intervento degli Steward;
2. nell’aver danneggiato la serratura della porta dei bagni loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità e la gravità della condotta posta in essere sub 1), rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, durante la premiazione della loro squadra, un bengala che colpiva la copertura in plastica posta all’altezza del cancello ubicato tra le due panchine, determinando, con tale condotta, un principio di incendio spento prontamente dai Vigili del Fuoco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che i fatti sopra indicati sono connotati da gravità, in quanto hanno rappresentato un rischio per l’incolumità dei tesserati e provocato un principio di incendio, e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 800,00
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 27° minuto circa del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
CATANIA
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (95%), posizionati nel Settore Curva Nord, dal 59° al 62° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dopo il termine della gara, un petardo nel recinto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare che il petardo è stato lanciato al passaggio della propria squadra, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
VIRTUS FRANCAVILLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
TARANTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
In merito alle gare della 38^ giornata, il Giudice sportivo ha adottato le seguenti deliberazioni in merito a dirigenti e allenatori:
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ZANGLA COSIMO (TARANTO)
per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un calciatore della sua squadra, in quanto, a gioco fermo, a seguito della sua sostituzione, si scagliava verso lo stesso e lo strattonava per la maglia, fino a spingerlo contro la panchina.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CAGNAZZO ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta ed antisportiva nei confronti di un avversario, in quanto alzandosi dalla panchina, tratteneva il pallone, così ritardando la ripresa del gioco, e proferiva nei suoi confronti una frase irriguardosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva).
In merito alle gare della 38^ giornata, il Giudice sportivo ha adottato le seguenti deliberazioni in merito ai calciatori:
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
ARTISTICO GABRIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)













