Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 22 Maggio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 21 MAGGIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
CATANIA
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Nord intonato:
1. al 22° minuto della gara un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria;
2. al 77° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, durante la gara, sei bottigliette di plastica semipiene all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze;
2. un suo sostenitore, a fine gara, scavalcato la recinzione introducendosi sul terreno di gioco per chiedere la maglia ad uno dei giocatori della propria squadra: lo stesso veniva subito allontanato grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 30° minuto del primo tempo, due bicchieri di plastica pieni di liquido sul recinto di gioco nelle immediate vicinanze della postazione di un fotografo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 MAGGIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
CARLI MARCELLO (BENEVENTO)
per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione; successivamente si recava negli spogliatoi per scusarsi dell’accaduto con l’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
FINOTTO MATTIA (CARRARESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
CIONEK THIAGO RANGEL (AVELLINO)
CAPEZZI LEONARDO (CARRARESE)
DI GENNARO MATTEO (CARRARESE)
CICERELLI EMANUELE PIO (CATANIA)
MONACO SALVATORE (CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
SEKULOV NIKOLA (JUVENTUS NEXT GEN)
ANTONELLI NICOLO (TORRES)













