SOCIETA’
AMMENDA € 800,00
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 21°, 22°, 24° e 25° minuto del primo tempo, quattro fumogeni e al
9°, 15° e 17° minuto del secondo tempo, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CAMPOBASSO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel Settore Ospiti integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto due seggiolini posizionati nel Settore
Ospiti loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta
(r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati all’interno del proprio Settore, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, tra il primo e secondo tempo e al 10° minuto del secondo tempo, due bicchieri di plastica semipieni di liquido nel recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%) presenti nella Curva Furlan intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 17° e al 67° minuto della gara per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PORRINI SERGIO (ASCOLI)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e offensiva nei confronti dei tesserati avversari in quanto, dopo essere già stato richiamato dall’Arbitro, usciva dalla propria area tecnica, correva verso la panchina avversaria con fare provocatorio e proferiva nei lori confronti frasi irriguardose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
FOSCHI LUCIANO (RENATE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PIERNO ROBERTO (CAMPOBASSO)
SANDON THOMAS (L.R. VICENZA)
GELLI JACOPO (TRAPANI)
NERI GIAN MARCO (VIS PESARO)














