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Serie C/C, Giudice Sportivo: un turno di stop con 500 euro di multa per Garau del Taranto

Foto Franco Capriglione

Serie C/C, Giudice Sportivo: un turno di stop con 500 euro di multa per Garau del Taranto

Multa di 500 euro nei confronti del Taranto. La Casertana perde per un turno Loris Bacchetti

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 23 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano::

GARE DEL 20, 21 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AVELLINO, CAVESE, GUBBIO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, TARANTO e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 1.500,00
ACR MESSINA per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in corrispondenza dell’imbocco del sottopassaggio posto sotto la Curva Sud, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale faceva rientro negli spogliatoi, indirizzato diversi sputi verso l’Arbitro, due dei quali lo colpivano in pieno volto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r c.c.).

AVELLINO per avere i suoi sostenitori (circa il 70%) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato: 1. all’11° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti della città della squadra avversaria, ripetuto per circa un minuto; 2. al 28° minuto del secondo tempo, cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale, ripetuto per circa due minuti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e la gravità del coro sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00
MONOPOLI A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato tre petardi di media potenza nel recinto di gioco, uno al 7° minuto del primo tempo e due al 10° minuto del secondo tempo, senza conseguenze; B) per avere, i suoi sostenitori, al 16° minuto del secondo tempo, dato fuoco ad uno striscione di carta precedentemente esposto (alla memoria di Totò Schillaci), senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

LATINA per avere, i suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Ospiti, intonato: 1. al 16° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuto per circa un minuto; 2. al 17° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa un minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputata la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato al 42° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 14° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI DONATO DANIELE (TEAM ALTAMURA) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RUSSO RAFFAELE (AVELLINO) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito una trattenuta da parte di quest’ultimo, reagiva colpendolo con la mano aperta in volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

GARAU OTTAVIO GABRIEL (TARANTO) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nella contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BACCHETTI LORIS (CASERTANA)

Tags: Serie C
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