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Serie C/C, Giudice Sportivo: un turno a Samuel Pugliese della Turris

Foto Franco Capriglione

Serie C/C, Giudice Sportivo: un turno a Samuel Pugliese della Turris

Il calciatore è stato espulso domenica scorsa contro il Taranto. Multe salate per Casertana e Catania

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare dell’undicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ASCOLI, AVELLINO, CATANIA, GIUGLIANO, LECCO, PADOVA, PERUGIA, PESCARA, SORRENTO, TARANTO, TEAM ALTAMURA e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); – lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; – intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA’
AMMENDA

€ 2.500,00 CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 17° minuto del primo tempo, diciassette petardi di elevata intensità di cui dieci sul terreno di gioco e sette nel recinto di gioco (nei pressi dell’area di rigore occupata dalla squadra avversaria) e, diciassette fumogeni, di cui dieci sul terreno di gioco e sette nel recinto di gioco (nei pressi dell’area di rigore occupata dalla squadra avversaria) così provocando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa cinque minuti per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione; 2. al 19° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 1.200,00 CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, un bicchiere di plastica contenente del ghiaccio all’indirizzo dell’Assistente Arbitrale n. 1 che cadeva a circa un metro dallo stesso, colpendolo con schizzi d’acqua, senza procurargli alcun danno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità del lancio effettuato verso l’Assistente Arbitrale, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. 49/173 (supplemento r. Assistente Arbitrale, n.1, r. proc. fed., r. c.c.).

€ 400,00 AVELLINO per avere i suoi sostenitori (circa il 40%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato: 1. al 55° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa dieci secondi, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra; 2. al 57° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa dieci secondi, nei confronti della città di altra squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00 CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., 49/174 documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA

€ 500,00 EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (FOGGIA) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, in quanto in occasione di un’azione di attacco della propria squadra, si spingeva oltre la linea di porta e calciava violentemente il tabellone LED posto dietro la porta causando la rottura di un pannello 49/175 LED. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CRISTALLO CLAUDIO (MONOPOLI)
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

KONATE AMARA (CAVESE)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (POTENZA)
CRIMI MARCO (TRAPANI)
KARIC NERMIN (TRAPANI)
SILVESTRI LUIGI (TRAPANI)

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 25 e 26 OTTOBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA’
AMMENDA € 200,00
CAVESE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 66° minuto della gara, per circa quattro minuti, uno striscione di circa 20 metri, contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni dello Stato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IACOBELLIS DIMITRI (MONOPOLI)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

Tags: Serie C
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