Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 4 e 5 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 2, 3 e 4 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare della tredicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, GUBBIO, L.R. VICENZA, PADOVA, POTENZA, PRO VERCELLI, TRENTO, VIRTUS ENTELLA e SESTRI LEVANTE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA’
AMMENDA € 2.500,00
CATANIA
A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud (circa il 90%) intonato: 1. al 1° minuto del primo tempo, al 16° minuto del secondo tempo e al 49° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuti, in ognuna delle predette circostanze, consecutivamente per circa un minuto, coro che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 10° minuto e al 12° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari ripetuti, in ognuna delle predette circostanze, consecutivamente per circa un minuto, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord (circa il 90%), intonato, al 35° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa un minuto;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 31° minuto del primo tempo, quattro bicchieri di plastica semipieni, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità delle condotte sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 NOVEMBRE 2024
DE CARNE FABIO (MONOPOLI)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 GENNAIO 2025
TREVISAN TREVOR (CASERTANA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto:
1. entrava sul terreno di gioco nonostante non fosse inserito in distinta e gli si avvicinava proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato;
2. reiterava il predetto comportamento mentre l’Arbitro percorreva il tragitto che dal centrocampo conduce agli spogliatori e inoltre raggiungeva il IV Ufficiale con una spallata proferendo frasi irriguardose nei confronti di tutta la Quaterna Arbitrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) e B), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
GARE DEL 2, 3 e 4 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione;
B) una gara effettiva di squalifica in quanto, alla notifica del provvedimento di espulsione, proferiva nei confronti dell’Arbitro frasi irriguardose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALVO GIUSEPPE (ACR MESSINA)
per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
FELICIOLI GIANFILIPPO (FOGGIA)
SALINES EMMANUELE (FOGGIA)
MASELLI SERGIO (GIUGLIANO)
RILLO FRANCESCO (POTENZA)
VERDE FRANCESCO (TARANTO)
CRIMI MARCO (TRAPANI)
SILVESTRI LUIGI (TRAPANI)














