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Sotto 0-5 e i tifosi del Taranto impediscono di iniziare il secondo tempo contro il Sorrento

Serie C/C, Giudice Sportivo: multa di 3000 euro per il Taranto

Identica multa anche per il Foggia che venerdì affronterrà il Taranto senza Zauri fermato per una giornata

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 10 e 11 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA’

AMMENDA € 3.000,00

FOGGIA

A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (80% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 1° minuto del primo tempo, al 31°, al 48° e al 52° minuto del secondo tempo, quattro petardi di elevata intensità, sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 37° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 37° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
4. al 46° minuto del primo tempo, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze;
5. al 14° minuto del secondo tempo, due lattine vuote, un accendino e una bottiglietta d’acqua semivuota sul terreno di gioco, senza conseguenze;
6. al 64° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semivuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud:
1. al 6° e all’8° minuto del secondo tempo, puntato ripetutamente un raggio laser luminoso di colore verde in direzione dei giocatori avversari e in particolare del portiere e della Quaterna Arbitrale;
2. al 14° minuto del secondo tempo, puntato nuovamente e ripetutamente un raggio laser luminoso in direzione dei giocatori avversari e della Quaterna Arbitrale, costringendo l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti al fine di consentire allo speaker di poter effettuare l’annuncio rivolto ai tifosi di interrompere l’uso del predetto laser; annuncio effettuato precedentemente per
altre tre volte.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r.
proc. fed., r. c.c.).

TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 9°, al 10°, al 14°, al 21° e al 42° minuto del primo tempo quindici petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 13° e al 14° minuto del primo tempo e durante l’intervallo, tre petardi di elevata intensità sul terreno di gioco, che danneggiavano quattro mattoncini di due pannelli LED;
3. lanciato, durante l’intervallo, quattro petardi di elevata intensità nei pressi della porta d’ingresso dello spogliatoio riservato alla squadra del Taranto, così determinando un ritardo di 17 minuti nella ripresa del secondo tempo in quanto i predetti lanci impedivano l’uscita dagli spogliatoi dei tesserati e della Quaterna Arbitrale;
4. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;
B) per avere, i suoi sostenitori (60%), posizionati nel Settore Curva, intonato:
1. al 62° e al 68° minuto della gara un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte in entrambe le circostanze;
2. all’88° e al 90° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati e il ritardo nella ripresa del secondo tempo di gioco), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento dei pannelli LED, che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.500,00

CROTONE per avere, circa la metà dei suoi sostenitori (50%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, all’8° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi avversari di altra squadra, ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone
Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare riprovevolezza della condotta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 27° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 20° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, due petardi nel proprio Settore senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

BENEVENTO per avere i propri sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Est, al 35° minuto del primo tempo, esposto uno striscione non autorizzato per circa un minuto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 FEBBRAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

TALDO CARLO (CASERTANA)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCOLINO RAFFAELE (AVELLINO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo usciva dall’area tecnica e lo spintonava, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

TOSCANO DOMENICO (CATANIA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei loro confronti, proferendo nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ZAURI LUCIANO (FOGGIA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva dall’area tecnica protestando nei suoi confronti e tirava un pugno contro la propria panchina, in segno di protesta.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TRIBUZZI ALESSIO (AVELLINO)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in reazione ad una manata ricevuta, senza alcuna possibilità di giocare il pallone in quanto il gioco era stato interrotto, lo afferrava per il collo con la mano spingendolo con violenza a terra, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere, la delicatezza della parte del corpo attinta e la perpetrazione del gesto a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 1).

TASCONE SIMONE (FOGGIA)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito di un provvedimento da parte dell’Arbitro, colpiva il calciatore avversario TRIBUZZI ALESSIO con la mano aperta sul braccio, provocando la
reazione di quest’ultimo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE RISIO CARLO (MONOPOLI)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.

D’AMICO FELICE (TEAM ALTAMURA)
per avere, dopo il fischio finale, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestare l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CASTELLANO FABIO (TURRIS)
per avere, al 32° minuto circa del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente e pronunciava al suo indirizzo frasi ingiuriose ed irrispettose, per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
SIATOUNIS ANTONIOS (POTENZA)
PEREZ GANFORNINA FRANCISCO (TEAM ALTAMURA)
NDIAYE MAISSA CODOU (TURRIS)
KARIC NERMIN (VIRTUS ENTELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BARONE LUMAGA MARIO (CAVESE)
per avere, al termine della gara, mentre le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco ed erano dirette verso gli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, lo colpiva alle spalle con la mano aperta e con notevole forza all’altezza della nuca, procurandogli dolore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la
perpetrazione della condotta dopo il termine della gara (r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PEDICILLO LEONARDO (ACR MESSINA)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)

Tags: Serie C
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