Nella riunione dell’11 novembre 2025, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario Pinto, assistito dal sostituto Avv. Gaetano Anaclerio, dal rappresentante dell’AIA Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), con la collaborazione dell’Avv. Roberto Tartaro e del Dott. Alessandro Monti, ha adottato le decisioni relative alle gare del Campionato di Eccellenza C11 del 12 ottobre 2025. Tra queste, particolare rilevanza riveste il ricorso proposto dall’ASD Foggia Incedit in relazione alla partita contro l’ASD Taurisano 1939.
La società Foggia Incedit, con ricorso tempestivamente preannunciato, ha eccepito che due calciatori schierati in campo dal Taurisano, i numeri 10 e 11, identificati rispettivamente in García Dominguez Jorge e Caruso Gabriele, risultassero alla data della gara ancora in aggiornamento di posizione sul Portale LND. A sostegno della contestazione, la società ha prodotto apposita documentazione estratta dal sistema federale, chiedendo quindi la vittoria della gara a tavolino.
Il Giudice Sportivo, con convocazione formalizzata nel Comunicato Ufficiale n.100 del 4 novembre 2025, ha fissato la riunione per l’11 novembre. Nel frattempo, l’ASD Taurisano ha depositato memoria difensiva, sostenendo la piena regolarità delle operazioni di tesseramento: per Caruso il deposito risulta avvenuto in data 2 ottobre 2025 con aggiornamento confermato il 15 ottobre, mentre per García il deposito risulta effettuato il 10 ottobre, con aggiornamento pervenuto solo il 16 ottobre, quindi successivamente alla gara. La società resistente ha inoltre invocato il principio di “legittimo affidamento”, ovvero la possibilità di impiegare il calciatore sulla base della mancata segnalazione di irregolarità prima della disputa dell’incontro.
Il Giudice Sportivo ha tuttavia ritenuto che, in base all’art. 40 quater delle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC), per i calciatori provenienti da Federazioni estere o nel caso di primo tesseramento in Italia, la decorrenza del tesseramento non coincide con la semplice presentazione telematica della richiesta, ma con la comunicazione della FIGC o del Comitato di competenza. Pertanto, mentre la posizione di Caruso è risultata regolare e pienamente valida alla data della gara, quella di García Dominguez Jorge non lo era ancora, poiché il tesseramento risultava perfezionato solo in data 16 ottobre 2025, cioè quattro giorni dopo la partita.
In base a questo accertamento, il legittimo affidamento sostenuto dall’ASD Taurisano non è stato riconosciuto applicabile, poiché l’iter previsto dalla normativa federale è ritenuto chiaro e non suscettibile di interpretazioni alternative. Di conseguenza, la presenza del calciatore in campo ha determinato una violazione dell’art. 10 commi 1 e 6 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva.
Il Giudice Sportivo ha quindi deliberato:
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di dichiarare irregolare la posizione del calciatore García Dominguez Jorge nella gara disputata;
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di accogliere parzialmente il ricorso dell’ASD Foggia Incedit;
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di infliggere all’ASD Taurisano la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore dell’ASD Foggia Incedit;
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di non addebitare la tassa di ricorso, dato il parziale accoglimento dello stesso.
Con tale decisione viene inoltre escluso il rinvio della questione al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, poiché non è in discussione la validità del tesseramento in sé, ma solo la sua decorrenza temporale, confermata con certezza dagli atti dell’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia.
La sanzione si traduce dunque nella perdita della gara da parte del Taurisano 1939 e nell’omologazione del risultato finale di 0-3 a favore del Foggia Incedit, come riportato nel Comunicato Ufficiale n.107.














