Una boccata d’ossigeno fondamentale e un punto fermo segnato a caratteri cubitali dalla giustizia sportiva di secondo grado. Il Soccer Massafra 1963 incassa un importantissimo parziale successo extra-campo che congela una situazione diventata incandescente dopo le note e discusse vicende inerenti la posizione del calciatore Pentimone Raffaele.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, con un provvedimento ufficiale depositato in data 22 maggio 2026, ha infatti accolto appieno l’istanza presentata dal difensore del club giallorosso, deliberando la sospensione totale del procedimento interno e di tutti i relativi termini amministrativi e agonistici.
Il nocciolo della questione risiede nel reclamo tempestivo proposto dal Massafra lo scorso 13 maggio contro la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (C.U. n. 258 del 12.5.2026), che aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 in favore della compagine dell’U.S.D. Brilla Campi, sulla base di una presunta irregolarità nel tesseramento del proprio tesserato.
Il sodalizio massafrese, fermamente convinto delle proprie buone ragioni legali e regolamentari, non ha esitato a impugnare parallelamente il provvedimento capofila della Corte Federale di Appello direttamente dinanzi alla massima autorità giudiziale dello sport italiano: il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.
Preso atto della fissazione dell’udienza a Roma per il prossimo 5 giugno 2026 e accertata la pendenza del relativo ricorso (R.G. ricorsi n. 36/2026), la Corte Territoriale ha saggiamente stabilito che qualsiasi verdetto locale sarebbe stato prematuro e potenzialmente viziato dall’esito dell’alta corte romana, ritenuto assolutamente influente sulla decisione finale.
Per l’effetto, lo 0-3 a tavolino resta congelato, così come l’omologazione del risultato del match del 9 aprile. Tutto è sospeso. Una strategia difensiva impeccabile che permette al Massafra di attendere il 5 giugno a testa alta, con la certezza che la parola fine a questa infinita querelle verrà scritta solo nei palazzi del CONI.
IL TESTO INTEGRALE DEL DISPOSITIVO UFFICIALE
CORTE SPORTIVA DI APPELLO Comunicato Ufficiale n. 268 – pag. 5 di 5
CAMPIONATO ECCELLENZA
Gara: A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 – U.S.D. BRILLA CAMPI del 09/04/2026 (Reclamo della società A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 258 del 12/05/2026 del Comitato Regionale Puglia).
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con tempestivo reclamo del 13.5.2026, la A.s.d. Soccer Massafra 1963, a mezzo del proprio difensore, ha impugnato il provvedimento contenuto nel C.U. 258 del 12.5.2026, con cui il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia, rilevata la posizione irregolare del calciatore Pentimone Raffaele – come dichiarata dal TFN sez. Tesseramenti con decisione 0009-2025/26 del 9.3.26 e dalla Corte Federale di Appello con decisione 0110-2025/26 del 13.4.26 –, ha comminato, a carico dell’istante, la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore della Soc. Brilla Campi;
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con il medesimo atto, il difensore della parte ha, altresì, rappresentato a questa Corte Sportiva che la propria assistita, A.s.d. Soccer Massafra 1963, in data 6.5.2026, ha impugnato il provvedimento della Corte Federale di Appello (n.110/2026) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI;
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la Segreteria di questa Corte territoriale ha accertato la pendenza del giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia – R.G. ricorsi n. 36/2026;
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con provvedimento di fissazione del 14.05.2026 questa Corte ha fissato l’udienza relativa al ricorso presentato dalla A.s.d. Soccer Massafra 1963 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo per il giorno 25.5.2026;
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con nota del 21.05.2026, il difensore della parte ha chiesto a questa Corte il rinvio dell’udienza “e/o in subordine la sospensione del procedimento fino alla definizione del predetto ricorso”, il cui esito è ritenuto influente sulla decisione di questo organo giudicante in ordine alla domanda formulata dall’istante;
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con la medesima nota, il difensore della parte ha trasmesso a questa Corte il provvedimento con cui il Collegio di Garanzia dello Sport ha fissato per il 5.6.2026 l’udienza di discussione;
per tali ragioni, la Corte Sportiva d’Appello
DELIBERA
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di sospendere il presente procedimento ed i relativi termini, fino alla data di pubblicazione del dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI;
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di sospendere l’esecuzione della sanzione comminata dal Giudice di Primo Grado a carico della società;
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di sospendere l’omologazione del risultato della gara.
La Presidente Avv. Ilaria TORNESELLO
Il Segretario Giuseppe SFORZA
Depositato in data 22 Maggio 2026














