Il Tribunale Federale Territoriale della FIGC – Comitato Regionale Puglia, presieduto dall’Avv. Ilaria Tornesello, si è riunito nelle giornate del 22 e 29 settembre 2025 per esaminare diversi procedimenti disciplinari a carico di società e tesserati del calcio dilettantistico pugliese.
Il caso A.S.D. Città di Gallipoli
Nella seduta del 22 settembre, il collegio – con la partecipazione degli Avv.ti Nicola Fantetti (relatore) e Armando Scarano (componente), assistito dall’Avv. Flavio Lorusso per l’A.I.A. e dal segretario Giuseppe Sforza – ha esaminato il deferimento n. 6132/113pfi24-25/PM/pe del 5 settembre 2025.
Il procedimento riguardava il mancato pagamento al calciatore Anonios Loukaris Kapnidis della somma stabilita dal lodo n. 179/2024-25 del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C., notificato alla società il 28 febbraio 2025.
Il sig. Cosimo Manta, all’epoca presidente dell’A.S.D. Città di Gallipoli, era chiamato a rispondere di violazioni degli artt. 4 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva, mentre alla società era contestata la responsabilità diretta ex art. 6 C.G.S. per gli atti del proprio dirigente.
All’udienza, la Procura Federale – rappresentata dall’avv. Davide Di Pantaleo – ha comunicato il raggiungimento di un accordo di patteggiamento ex art. 127 C.G.S.:
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Per la società: penalizzazione di 1 punto in classifica nella stagione 2025/26 e ammenda di € 267,00.
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Per Cosimo Manta: inibizione per 2 mesi e 20 giorni.
Il Tribunale ha ritenuto congrue le sanzioni e ne ha dichiarato l’efficacia.
Il caso A.S.D. Soccer Massafra 1963 e A.S.D. Atletico Acquaviva
Il 29 settembre, il collegio – con la partecipazione degli Avv.ti Antonio Contaldi (relatore) e Pietro Carrozzini (componente), del rappresentante A.I.A. Mauro Zito e del segretario Giuseppe Sforza – ha esaminato il deferimento n. 6579/1161 pfi 24-25/PM/mf a carico delle società A.S.D. Soccer Massafra 1963, A.S.D. Atletico Acquaviva e dei tesserati Riccardo Asselti e Antony Guglielmi.
Il Tribunale ha deliberato:
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proscioglimento di Asselti Riccardo e Guglielmi Antony;
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proscioglimento della società A.S.D. Atletico Acquaviva dall’addebito di responsabilità oggettiva;
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ammenda di € 800,00 alla società A.S.D. Atletico Acquaviva;
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ammenda di € 600,00 alla società A.S.D. Soccer Massafra 1963.
Le motivazioni saranno depositate nei termini previsti dall’art. 139 C.G.S.














