Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall’Avv. Ilaria Tornesello, con la partecipazione dell’Avv. Nicola Fantetti (Relatore), dell’Avv. Armando Scarano (Componente), dell’Avv. Flavio Lorusso (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe Sforza (Segretario), nella riunione del 22 settembre 2025, ha adottato il seguente provvedimento in merito al deferimento n. 6132/1134 pfi24-25/PM/pe del 5/09/2025 a carico della società A.S.D. Città di Gallipoli e del tesserato Manta Cosimo.
Delibera
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Prendere atto che la società A.S.D. Città di Gallipoli si è accordata con la Procura Federale per l’applicazione di una sanzione ridotta, ex art. 127, comma 1, C.G.S., nei seguenti termini: ammenda di € 267,00 e penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026.
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Ai sensi dell’art. 127, comma 3, C.G.S., reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni, dichiarare l’efficacia di tale accordo e comminare alla società A.S.D. Città di Gallipoli l’ammenda di € 267,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026.
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Prendere atto che il tesserato Manta Cosimo si è accordato con la Procura Federale per l’applicazione di una sanzione ridotta, ex art. 127, comma 1, C.G.S., nei seguenti termini: inibizione per mesi 2 e giorni 20.
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Ai sensi dell’art. 127, comma 3, C.G.S., reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, dichiarare l’efficacia di tale accordo e comminare al tesserato Manta Cosimo l’inibizione per mesi 2 e giorni 20.
Il Tribunale ordina la comunicazione del dispositivo alle parti a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.
Il Relatore: Avv. Nicola Fantetti
La Presidente: Avv. Ilaria Tornesello
Depositato in data 22 settembre 2025
Il Segretario: Giuseppe Sforza













