Comunicato Ufficiale n. 165 – 27 gennaio 2026
Giudice Sportivo – Comitato Regionale Puglia (LND)
Contesto
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, avv. Mario Pinto, assistito dal sostituto Pier Giovanni Traversa, dal rappresentante A.I.A. Mauro Zito (Delegato CRA Puglia) e con la collaborazione degli avv.ti Vincenzo Scorcia e Roberto Tartaro, nella riunione del 27 gennaio 2026, ha adottato le seguenti decisioni.
ECCELLENZA
Trofeo “Antenna Sud” – Stagione 2025/2026
Gara del 14 dicembre 2025
SOCCER MASSAFRA 1963 – BRILLA CAMPI
Ricorso
La società USD Brilla Campi ha proposto, nei termini regolamentari, ricorso avverso il risultato della gara, eccependo la presunta irregolarità del tesseramento di quattro calciatori schierati dalla società ASD Soccer Massafra 1963, e precisamente:
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Gramegna Nicolò (n. 22/09/2001)
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Kordic Ante (n. 26/01/1992)
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Pentimone Raffaele (n. 20/08/2001)
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Sergio Roberto (n. 09/04/2006)
Secondo la ricorrente, i tesseramenti sarebbero irregolari in quanto sottoscritti dal Presidente della società resistente, sig. Ferdinando Rubino, durante un periodo di inibizione, derivante da accordo su sanzione ex art. 126 C.G.S. (C.U. FIGC-LND n. 187/AA del 30.10.2025).
Difese e acquisizioni istruttorie
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La società Soccer Massafra 1963 ha depositato memoria difensiva, producendo la documentazione relativa ai tesseramenti dei calciatori Gramegna, Kordic e Sergio, risultanti sottoscritti dal dirigente Giuseppe Di Fino.
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Non è stata invece prodotta documentazione relativa al calciatore Pentimone Raffaele.
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Il Giudice Sportivo ha quindi acquisito d’ufficio dall’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia la documentazione mancante, nonché l’organigramma societario con le firme depositate.
Dalla documentazione emerge che:
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Il Presidente Rubino Ferdinando ha sottoscritto il contratto di lavoro di Pentimone Raffaele in data 31.10.2025;
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Ha inoltre partecipato alla procedura di dematerializzazione delle pratiche di tutti i calciatori coinvolti;
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Non ha invece apposto la firma digitale sui moduli di tesseramento.
Valutazioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo rileva che la validità dei tesseramenti dei calciatori contestati costituisce questione preliminare e dirimente ai fini della decisione sul ricorso e che tale valutazione rientra nella competenza esclusiva della Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale.
Decisione
Visto l’art. 89, comma 1, lett. B) del Codice di Giustizia Sportiva, il Giudice Sportivo:
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Sospende ogni decisione in merito all’omologazione del risultato della gara SOCCER MASSAFRA 1963 – BRILLA CAMPI del 14/12/2025, nonché i termini del procedimento;
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Trasmette gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, affinché si pronunci sulla regolarità del tesseramento dei calciatori:
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Gramegna Nicolò
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Kordic Ante
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Pentimone Raffaele
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Sergio Roberto
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per le motivazioni esposte in premessa.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.













