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Monaco nell’Unione Europea Subito: le cinque ragioni che rendono l’adesione automatica un diritto e un’opportunità storica

Monaco nell’Unione Europea Subito: le cinque ragioni che rendono l’adesione automatica un diritto e un’opportunità storica

Il dibattito sull’adesione del Principato di Monaco all’Unione Europea senza le tradizionali e lunghe procedure formali non è mai stato così attuale

Il dibattito sull’adesione del Principato di Monaco all’Unione Europea senza le tradizionali e lunghe procedure formali non è mai stato così attuale. Questa volta, a dare forza giuridica e politica all’ipotesi è un documento di rara completezza: un parere pro veritate firmato da Giovanni Di Stefano, noto a livello internazionale come il Devil’s Advocate, trasmesso ufficialmente a Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II, al Consiglio di Stato del Principato e agli organi governativi competenti.

Il testo, corredato da un’ampia analisi storica, normativa e giurisprudenziale, sostiene che Monaco possiede già oggi i requisiti di fatto e di diritto per essere considerato automaticamente parte dell’Unione Europea, in virtù del suo status di protettorato francese e della sua integrazione funzionale nei sistemi economici e giuridici comunitari.


Le radici storiche di un legame indissolubile con la Francia (e con l’Europa)

L’argomentazione di Di Stefano parte da cinque tappe fondamentali della storia diplomatica monegasca, che segnano un percorso di integrazione esterna senza soluzione di continuità.

1641 – Trattato di Péronne
Il 14 settembre 1641, il Principe Onorato II di Monaco e Luigi XIII di Francia firmarono un accordo che poneva il Principato sotto la protezione militare e diplomatica francese. Monaco mantenne la propria sovranità interna, ma rinunciò alla gestione autonoma della politica estera e della difesa, delegandola interamente alla Francia.

1861 – Trattato di Parigi
Monaco cedette Mentone e Roquebrune alla Francia, ottenendo il riconoscimento definitivo della sua sovranità interna. L’articolo chiave del trattato vieta al Principe di concludere accordi internazionali senza il consenso del Governo francese: un vincolo che di fatto equipara la sovranità esterna monegasca a quella francese.

1918 – Trattato franco-monegasco
Firmato il 17 luglio 1918, obbliga Monaco ad allineare la propria politica estera e di difesa a quella di Parigi e a non adottare misure che possano nuocere agli interessi politici, militari ed economici della Francia.

1963 – Convenzione di unione doganale
Stabilisce la libera circolazione delle merci nello spazio doganale della Comunità Economica Europea (oggi UE), integrando Monaco de jure nell’unione doganale europea.

2001 – Accordo monetario UE–Monaco
Conferisce all’euro lo status di moneta ufficiale, impone l’applicazione diretta di direttive e regolamenti UE in materia bancaria, antiriciclaggio, finanziaria e di tutela del consumatore, e riconosce la giurisdizione della Corte di giustizia dell’UE.

Come sottolinea Di Stefano:

“Dalla metà del XVII secolo, Monaco ha rinunciato all’autonomia internazionale piena, accettando una rappresentanza esterna che oggi è nelle mani di uno Stato membro dell’Unione. Questa condizione è unica e consolidata.”


Il fondamento giuridico nell’ordinamento europeo

La base normativa dell’adesione automatica si trova nell’articolo 355 del TFUE, che elenca gli Stati membri e i territori ai quali il diritto dell’Unione si estende, includendo quelli le cui relazioni esterne sono gestite da uno Stato membro.

Il principio di assimilazione funzionale (functional assimilation doctrine) – sviluppato nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE – afferma che, quando uno Stato membro esercita in maniera esclusiva la rappresentanza internazionale per un territorio, quest’ultimo può essere considerato parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Tre sentenze fondamentali rafforzano questa interpretazione:

  • C-367/91 – Saint-Pierre-et-Miquelon: la Corte riconosce che territori legati a Stati membri possono beneficiare di estensioni del diritto UE in virtù della loro integrazione funzionale.

  • C-124/10 – Gibraltar: lo status costituzionale complesso non preclude l’applicazione del diritto UE quando il legame sostanziale con uno Stato membro è evidente.

  • C-145/04 – Spagna c. Regno Unito: conferma la legittimità di modalità speciali di applicazione del diritto UE a territori connessi a Stati membri.

Di Stefano commenta:

“Negare a Monaco l’ingresso automatico nell’Unione sarebbe una violazione del principio di non discriminazione territoriale sancito dal diritto dell’UE. Il Principato è già di fatto parte integrante dell’Europa comunitaria, e ciò deve essere riconosciuto de jure.”


I principi europei che impongono l’inclusione

Il parere evidenzia tre principi fondamentali:

  • Effet utile: il diritto UE deve applicarsi in modo efficace, evitando lacune o eccezioni arbitrarie.

  • Non discriminazione: territori con pari livello di integrazione non possono essere trattati diversamente.

  • Proporzionalità: Monaco già applica larga parte dell’acquis communautaire, dunque una procedura formale sarebbe sproporzionata.


Le cinque ragioni giuridico-strategiche per l’ingresso automatico

  1. Omogeneità normativa – Monaco applica già normative europee in materia doganale, bancaria, finanziaria, ambientale e di protezione dei consumatori.

  2. Rappresentanza indiretta – La Francia, membro UE, è responsabile della politica estera e della difesa di Monaco e lo rappresenta nelle organizzazioni internazionali.

  3. Efficienza procedurale – Saltare la procedura formale evita duplicazioni e riduce tempi e costi di integrazione.

  4. Precedenti internazionali – Liechtenstein (integrato nello Spazio economico europeo attraverso la Svizzera) e Andorra dimostrano la possibilità di modelli personalizzati di adesione.

  5. Interesse strategico dell’UE – L’inclusione di Monaco eliminerebbe zone grigie giuridiche e rafforzerebbe la sicurezza del Mediterraneo.


I vantaggi concreti per i cittadini monegaschi

L’adesione immediata porterebbe benefici diretti:

  • Libera circolazione totale di persone, beni, servizi e capitali.

  • Piena partecipazione ai programmi UE come Erasmus+ e Horizon Europe senza necessità di accordi intermedi.

  • Cittadinanza europea con diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.

  • Tutela giuridica ampliata tramite ricorsi diretti alla Corte di giustizia e al Mediatore europeo.

  • Maggiore competitività per imprese e mercati grazie all’eliminazione di ostacoli normativi.


Le parole del Devil’s Advocate

Oltre alla citazione da Monaco, Di Stefano, da Roma, ribadisce:

“Il diritto non deve piegarsi alla burocrazia quando i fatti dimostrano un’integrazione completa. L’Europa non può permettersi di lasciare zone grigie proprio nel cuore del Mediterraneo.”


Il prossimo passo: una mossa del Principato verso Bruxelles

Il parere è chiaro: spetta ora a Monaco presentare una comunicazione ufficiale alla Commissione europea invocando l’art. 355 TFUE, supportata da tutta la documentazione storica, giuridica e giurisprudenziale. Questo percorso bypasserebbe l’art. 50 TUE, evitando anni di negoziati e ratifiche.


Un’opportunità storica per l’Europa e per Monaco

Il Principato è già parte dell’unione doganale, usa l’euro, applica normative bancarie e finanziarie europee, partecipa a programmi comunitari e la sua politica estera è rappresentata da uno Stato membro. Formalizzare questa realtà consolidata non solo sarebbe un atto di coerenza giuridica, ma anche un passo strategico per l’Europa e un riconoscimento dei diritti dei cittadini di Monaco.

PARERE MONACO 1

PARERE MONACO 2

Tags: giovanni di stefano
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