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Taranto, Shiba: “Potevamo portare a casa una vittoria importante, daremo il meglio contro il Potenza”

Foto Franco Capriglione

Serie C/C, Giudice Sportivo: 1000 Euro di multa per il Taranto. Shiba entra in diffida

"Lanciato, al 13° e al 18° minuto del primo tempo, cinque petardi di media intensità nel recinto di gioco provocando la bruciatura del manto sintetico posto nella zona di accesso agli spogliatoi ed il terreno di gioco"

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 1 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 31 OTTOBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della dodicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CATANIA, CAVESE, FOGGIA, LATINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA’
AMMENDA € 3.000,00
CROTONE
A) per avere, i suoi sostenitori posizionati:
1. nel Settore Tribuna Scoperta Nord (circa il 10%), al 63° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari;
2. nel Settore Curva Sud (circa il 50%), intonato, al 65 ° minuto della gara (ripetuto per circa due minuti), al 91° minuto della gara (ripetuto per circa un minuto) e al 95° minuto della gara (ripetuto per circa un minuto) un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa 40), posizionati nel Settore Tribuna, al 95° minuto della gara in occasione del secondo goal della squadra avversaria, inveito e indirizzato numerosi sputi verso la panchina avversaria alcuni dei quali colpivano una parte degli occupanti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità delle condotte poste in essere sub A) punto 2 e sub B) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r c.c.).

AMMENDA € 1.500,00
FOGGIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 72° minuto della gara, puntato, per circa un minuto, un raggio laser luminoso di colore verde sul volto del calciatore avversario colpendolo (mentre si accingeva a battere un calcio di rigore) così costringendo l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, due bottigliette d’acqua semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara determinata dalla condotta sub A), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00
CATANIA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Distinti Ospiti A, intonato, al 30° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società, ripetuto consecutivamente per cinque minuti, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 13° e al 18° minuto del primo tempo, cinque petardi di media intensità nel recinto di gioco provocando la bruciatura del manto sintetico posto nella zona di accesso agli spogliatoi ed il terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, ulteriori rispetto alla bruciatura del manto sintetico, E che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00
BENEVENTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 75° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BORRI DANIELE (JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente proferendo frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato, gridando e sbracciando.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 1Nnovembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 31 OTTOBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SILVESTRO ALESSANDRO (FOGGIA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, mentre effettuava un intervento in scivolata, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MARINO ANTONIO (ACR MESSINA)
GUGLIELMOTTI DAVIDE (CATANIA)
CUDRIG NICOLO (JUVENTUS NEXT GEN)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MECCARIELLO BIAGIO (BENEVENTO)
per avere, al 95° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, in reazione agli sputi dagli stessi indirizzati verso la propria panchina, raccoglieva una bottiglietta piena d’acqua da terra e la lanciava in direzione della Curva Sud occupata dai tifosi avversari che cadeva sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della condotta e le possibili conseguenze che avrebbe potuto provocare (r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
VONA EDOARDO (LATINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FRISENNA GIULIO (ACR MESSINA)
FALASCA MATTEO (CASERTANA)
PAGLINO STEFANO (CASERTANA)
DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
TASCONE SIMONE (FOGGIA)
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (MONOPOLI)
RILLO FRANCESCO (POTENZA)
SHIBA CRISTIAN (TARANTO)
LEONETTI VITO (TEAM ALTAMURA)
ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 31 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LLANO MASSA MANUEL TADEO (AVELLINO) A) per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante l’esultanza per la segnatura di una rete, si avvicinava a quest’ultimo stringendogli il collo con la mano per circa due secondi con lieve entità; B) dopo il provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco, si avvicinava all’Allenatore avversario creando così un ulteriore clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (del tutto avulsa da un’azione di gioco) e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell’avversario attinta di particolare delicatezza.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

KARIC NERMIN (TRAPANI)

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 31 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30 OTTOBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della dodicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ASCOLI, AVELLINO, LECCO, PESCARA, TORRES, TRAPANI e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); 52/185 considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA’

AMMENDA € 900,00 TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 1° minuto del primo tempo, un petardo sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. al 43° minuto del primo tempo, in occasione del goal realizzato dalla squadra avversaria, un bicchiere di carta pieno di liquido sul terreno di gioco; 3. durante tutto il secondo tempo, circa trenta bicchieri di plastica pieni di liquido in direzione della porta della squadra avversaria, di cui circa una ventina si fermavamo fuori dal terreno di gioco vicino la porta, e circa una decina all’interno del terreno di gioco (questi ultimi venivano lanciati fuori dal portiere della squadra avversaria) senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 NOVEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA FRACCHIOLLA DOMENICO (GIUGLIANO) per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari in quanto abbandonava l’area tecnica e pronunciava frasi irriguardose nei loro confronti e, per aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto pronunciava frasi irriguardose nei confronti degli stessi per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 NOVEMBRE 2024 ANTONINI VALERIO (TRAPANI) A) per avere, al momento della segnalazione da parte del IV Ufficiale del tempo di recupero, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, scendeva dalla Tribuna e, portandosi nei pressi della panchina della propria squadra (nonostante non fosse inserito in distinta), si avvicinava al IV Ufficiale e proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale parole irriguardose e offensive per contestarne l’operato; B) per avere, reiterato il predetto comportamento in quanto, al termine della gara, si introduceva nel recinto di gioco e proferiva frasi irriguardose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, 52/187 comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato il ruolo apicale ricoperto dall’ANTONINI (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

Tags: Serie C
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