GARA MONOPOLI – AUDACE CERIGNOLA DEL 6 NOVEMBRE 2023
Il Giudice Sportivo,
rilevato che dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica) risulta quanto segue:
A) i sostenitori della Società Audace Cerignola, posizionati nel Settore Distinti, hanno lanciato:
1. al 2° minuto del primo tempo, numerosi petardi e fumogeni sul terreno di gioco, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa quattro minuti;
2. durante l’interruzione della gara di cui al precedente punto 1) tre seggiolini di colore verde nel recinto di gioco;
3. al 57° minuto della gara, alcuni petardi e fumogeni sul terreno di gioco così determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa un minuto;
4. durante l’interruzione di cui al precedente punto 3) un seggiolino di colore verde nel recinto di gioco;
5. al 37° e 38° minuto del secondo tempo, altri tre seggiolini di colore verde sul terreno di gioco così determinando, con tale condotta, una breve sospensione della gara da parte dell’Arbitro;
B) i sostenitori della Società Audace Cerignola, hanno provocato numerosi danneggiamenti nel Settore loro riservato in particolare undici seggiolini e alcuni pannelli LED pubblicitari per l’esplosione dei petardi.
Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa cinque/sei minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio
per l’incolumità dei tesserati, degli addetti ai servizi e dei tifosi ed hanno provocato danni ai seggiolini e ai pannelli pubblicitari;
Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta;
– ritenuto che, nella gradazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un’ammenda e dell’obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori;
– rilevato che dalla richiamata relazione emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare il Settore Curva Sud;
– ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di tale elemento conoscitivo
P.Q.M.
– delibera di sanzionare la Società AUDACE CERIGNOLA con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Sud, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1000 di AMMENDA.
Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Sud priva di spettatori inflitta alla Società Audace Cerignola, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (referto arbitrale, r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
SOCIETA’
AMMENDA € 3.000,00
TARANTO
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, dal 32° al 34° minuto del primo tempo, per sette volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine;
B) per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine del primo tempo, sul terreno di gioco, all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, alcuni oggetti tra cui tre bottigliette di acqua da ½ litro semipiene e un accendino che colpiva alla testa uno dei calciatori suddetti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose e, dall’altra, la pericolosità
intrinseca del lancio dell’oggetto che ha attinto il Calciatore della Società avversaria e valutati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del primo tempo, tre fumogeni verso il Settore Ospiti occupato dai tifosi avversari, di cui due cadevano nel recinto di gioco sulla pista d’atletica, senza conseguenze, e un fumogeno nel recinto di gioco che rendeva necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la relativa rimozione e provocava il danneggiamento del manto in erba sintetica.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l’intrinseca pericolosità dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari (r. proc. fed, r. c.c.).
CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 50° minuto del secondo tempo un fumogeno sul terreno di gioco all’interno dell’area di rigore, determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 30 secondi per consentire ai Vigili del
Fuoco la rimozione dello stesso;
2. al termine della gara, una bottiglietta d’ acqua da ½ litro semipiena e tre fumogeni nel recinto di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta, valutata la necessità di sospensione della gara per consentire la rimozione del fumogeno dal terreno di gioco e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 800,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 23° minuto del primo tempo, due petardi di elevata potenza, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 48° minuto della gara, un fumogeno, nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità della condotta sub 1) e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 4° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco sulla
pista di atletica, senza conseguenze;
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. c.c.)
AMMENDA € 200,00
VIRTUS FRANCAVILLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ANTONAZZO ANGELO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, alzandosi dalla panchina, pronunciava parole irriguardose nei suoi confronti per dissentire su una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)
MARCONE RICHARD GABRIEL (SORRENTO)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, a gioco fermo, calciava il pallone contro quest’ultimo, colpendolo sulla coscia, per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la gravità del gesto posto in essere, quanto meno equiparabile al contatto fisico sanzionato dall’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n.1)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva da terra con un calcio sulla gamba, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n. 1).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ORTISI PASQUALINO (ACR MESSINA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
PROIETTI MATTIA (CASERTANA)
BERMAN TAMIR (GIUGLIANO)
ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)
CALVANO SIMONE (TARANTO)













