SOCIETA’
AMMENDA
€ 1800 CROTONE
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, dal 15° al 16° minuto circa del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale;
B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel proprio Settore Curva Sud, intonato al 18° minuto del secondo tempo un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1500 ACR MESSINA per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud intonato, al 20° minuto del secondo tempo, per la durata di circa due minuti, ed al termine della gara cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1500 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1 – fatto esplodere sei petardi nel Settore da loro occupato;
2 – lanciato, un sostenitore posizionato nel Settore Tribuna Scoperta sul terreno di gioco, una bottiglietta piena d’acqua senza il tappo al 35° minuto del secondo tempo in direzione della panchina della Squadra avversaria senza colpire alcuno;
3 – acceso diversi fumogeni, uno dei quali generava, al 33° minuto circa del primo tempo, un principio di incendio nel proprio Settore, prontamente spento dagli stessi tifosi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al principio di incendio (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 900 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1 – lanciato sul terreno di gioco un fumogeno al 1° minuto del primo tempo da parte dei sostenitori posizionati in Curva Ospiti;
2 – danneggiato un tubo del wc e il pannello inferiore di una porta del bagno degli uomini del Settore Curva Ospiti loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.
Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 800 FIDELIS ANDRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato nel recinto di gioco un
petardo, al 5° minuto del primo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 600 GELBISON per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 49° minuto del secondo tempo, nel recinto di gioco un contenitore di un fumogeno vuoto, senza colpire alcuno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 200 TARANTO per avere i suoi sostenitori posizionati nel proprio Settore Curva Nord Settore Ospiti, intonato al 32° minuto del primo tempo un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
GARA GIUGLIANO – CATANZARO DEL 2 APRILE 2023
Il Giudice Sportivo,
lette le relazioni dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega ed i rispettivi supplementi, osserva quanto segue.
Nelle richiamate relazioni e supplementi si riferisce, tra l’altro, che, al minuto 38° circa del primo tempo, i sostenitori del Catanzaro presenti nel Settore Ospiti, rivolgevano cori espressione di discriminazione razziale, prima fischiando e poi intonando il verso buu, verso un calciatore di colore del Giugliano mentre si accingeva a battere un calcio da fermo e che tali cori avevano durata di circa 10 secondi.
I predetti sostenitori erano presenti in circa 350 e si rendevano responsabili, nel numero di circa 200, dei cori sopra riportati.
I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo – Delegato di Lega. Va sottolineato in proposito che i tre autori dei referti si trovavano in parti del campo tali da coprire un’area molto estesa.
Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nell’impianto e della percentuale superiore alla metà di coloro che erano presenti nel Settore Ospiti ed hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già
specificata.
Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, comma 4, C.G.S.
Infine, dalle richiamate relazioni risulta che i 350 tifosi ospiti che hanno seguito la loro Squadra in trasferta nello stadio di casa occupano il Settore Curva denominato Massimo Capraro. Ne discende, pertanto, l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) sulla scorta di tale elemento conoscitivo.
Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, CGS.
P.Q.M.
– delibera di sanzionare la Società CATANZARO con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Massimo Capraro, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori.
Dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 APRILE 2023 ED EURO 500 DI AMMENDA
DI MAIO GIUSEPPE (JUVE STABIA)
per avere, dopo il termine del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro in quanto si avvicinava a quest’ultimo e rivolgeva frasi irrispettose in segno di protesta nei suoi confronti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle minacce proferite (sanzione aggravata dalla qualifica di Dirigente Addetto all’Arbitro).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
CIANFRONE GIUSEPPE (GELBISON)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto protestava nei loro confronti gesticolando vistosamente ed uscendo dalla propria area tecnica.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARTINELLI LUCA (CATANZARO)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, mentre era seduto in panchina, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti di un calciatore della squadra avversaria proferendo al suo indirizzo parole gravemente offensive.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
BRIGHENTI NICOLO’ (CATANZARO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
BROSCO RICCARDO (PESCARA)
MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VITERBESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MILANI LORENZO (PESCARA)
CANDELLORI KEVIN (FIDELIS ANDRIA)
PAOLINI SIMONE (FIDELIS ANDRIA)
SAVINI ALBERTO (FIDELIS ANDRIA)
MACCA FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
RIZZO NICOLAS CESAR (GIUGLIANO)
SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO)
ROCCHI GABRIELE (POTENZA)
ROSSETTI SIMONE (TARANTO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI NUNZIO FRANCESCO (TURRIS)














