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Taranto-Avellino 2-2, la fotogallery

Serie C/C, Giudice Sportivo: entra in diffida il capitano del Taranto Antonio Ferrara

Inibizione sino al 4 Aprile per il dirigente rossoblu ionico Giuseppe Giove. Multa di 400 Euro nei confronti del Taranto FC 1927

SOCIETA’

AMMENDA

€ 3000 MONOPOLI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato dal Settore Ospiti:
1. al 15°, 30° e 46° minuto del primo tempo e al 45° minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco quattro fumogeni, provocando, in tutte le predette circostanze, la bruciatura del manto erboso; i predetti lanci hanno ritardato la ripresa del gioco di circa 1 minuto ciascuno nel primo tempo e di 30 secondi nel secondo tempo;
2. nel corso della gara dodici bicchieri in plastica da ½ litro semipieni e una bottiglietta da ½ litro semipiena d’acqua all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 9° minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco una parte di un seggiolino in plastica divelto dagli spalti, senza conseguenze;
4. al 15° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un tappo in plastica, senza conseguenze;
5. al fischio finale del primo tempo, all’interno del terreno di gioco, una parte in ferro divelta precedentemente della recinzione del Settore loro riservato, senza conseguenze;
6. al termine della gara, all’interno del terreno di gioco, una mazza in plastica con l’estremità ricoperta da nastro aderente di color nero utilizzata per battere il tamburo, senza conseguenze;
7. al 31° minuto del secondo tempo, per aver dato fuoco ad una felpa di colore azzurro riportante il logo della società Virtus Francavilla per poi lanciarla, al termine della gara, all’interno del terreno di gioco;
B) per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti:
1. nell’avere danneggiato quattro seggiolini e bruciato un seggiolino all’interno del Settore loro riservato;
2. nell’avere danneggiato una parte dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 2000 VIRTUS FRANCAVILLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, dal 3° al 5° minuto della gara, attinto con numerosi sputi, acqua e birra i giocatori della Società Monopoli mentre effettuavano il riscaldamento a bordo campo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r. proc. fed.).

€ 2000 TURRIS per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Nord intonato, all’ingresso delle squadre in campo e sino al primo minuto di gioco, per la durata di circa due minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti della Squadra avversaria che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, in quanto riferiti in modo generico a tutta la squadra, comportamento del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 CATANZARO per avere i suoi sostenitori intonato, al 39° minuto del secondo tempo, cori offensivi, insultanti e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi di altra Squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed).

€ 1000 POTENZA
A) per avere, al 1° minuto della gara, circa duecento dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest (ivi presenti nel numero complessivo di milletrecento circa) intonato per tre volte cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari;
B) per avere, al termine della gara, circa cento dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest (ivi presenti nel numero complessivo di milletrecento circa) intonato per tre volte cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel Settore Ospiti integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel Settore loro riservato sei petardi di lieve intensità, senza arrecare alcun danno a persone e cose.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 400 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco:
1. prima della ripresa della gara, mentre le squadre raggiungevano il terreno di gioco, una bottiglia d’acqua semipiena, priva di tappo;
2. al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, una bottiglietta d’acqua semipiena, con tappo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord Franco Mancini, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco una bottiglietta d’acqua in plastica da 0,50 cl mezza vuota, senza recare nessun danno a cose e a persone.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 GIUGLIANO per avere consentito ad un tifoso di fare accesso sul terreno di gioco al termine della gara per festeggiare la vittoria della Squadra di casa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 APRILE 2023 GIOVE GIUSEPPE (TARANTO)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava nei confronti di una sua decisione colpendo con un pugno la panchina e proferendo nei suoi confronti una frase irriguardosa, ripetendola per tre volte.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PANDOLFI LUCA (JUVE STABIA)
per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, disinteressandosi dell’azione, lo colpiva con un pugno sul volto, facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la mancanza di conseguenze e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta, il tipo di colpo inferto e l’impossibilità di contesa del pallone (r. a.a. n.1).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con il braccio al collo facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell’azione compiuta, e dall’altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
TITO FABIO (AVELLINO)
TRASCIANI DANIELE (ACR MESSINA)
MUNGO DOMENICO (VITERBESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

D’ANGELO SONNY (AVELLINO)
STARITA ERNESTO (MONOPOLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

FRASCATORE PAOLO (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

FERRARA ANTONIO (TARANTO)

Tags: Serie C
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