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Foggia-Taranto 0-0, la fotogallery

Serie C/C, Giudice Sportivo: finisce in diffida Diaby nel Taranto

Multe salate per Catanzaro e Crotone. Due turni di stop per Rocchi del Potenza. Inibito Vincenzo Greco del Picerno

GARA VIRTUS FRANCAVILLA – GIUGLIANO DEL 5.02.2023
Il Giudice Sportivo,
con riferimento alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tifosi delle due società, fatta eccezione per le decisioni già adottate nel presente Comunicato, chiede alla Procura Federale di effettuare i seguenti approfondimenti:
– accerti, ove possibile, i motivi dell’esposizione nel Settore Ospiti di uno striscione riconducibile ad un’altra tifoseria, con la conseguente, eventuale, presenza di tifosi di altre Società nel predetto Settore;
– accerti, nel modo più puntuale possibile, i comportamenti rispettivamente tenuti dalle due tifoserie, o comunque da eventuali tifoserie di altre Società, anche sotto il profilo cronologico;
– individui il Settore nel quale assistono alle gare i tifosi della Società ospitata presenti alla gara in questione nel Settore dal quale sono stati lanciati i due seggiolini e le aste delle bandiere;
– accerti e riferisca quanto altro utile ai fini del decidere.

SOCIETA’

AMMENDA

€ 3000 CATANZARO per avere i suoi sostenitori (numero 10 su 1283 unità), posizionati nel Settore Distinti, intonato, più volte, alla fine del primo tempo, mentre le Squadre rientravano negli spogliatoi, un coro espressione di discriminazione comportante, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria, cori privi del requisito della dimensione previsto dall’art. 28 C.G.S.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 2000 CROTONE
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, un fumogeno, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti intonato, dall’11° minuto del primo tempo, per circa tre minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella
decisione pubblicata nel C.U. 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante ai sensi dell’art. 28 C.G.S;
C) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti, al 44° minuto del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito del lancio di cui al capo A), che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

€ 300 FOGGIA per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, al 47° minuto del secondo tempo, per quattro volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 200 POTENZA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 FEBBRAIO 2023

VINCENZO GRECO (PICERNO)
A) per avere, nell’intervallo tra il primo e secondo tempo, fatto accesso nella Zona 1, nonostante non fosse inserito in distinta, ed essersi ivi trattenuto rivolgendo, prima ad un calciatore avversario e poi ad un addetto magazziniere della Società avversaria, frasi irriguardose;
B) per avere, a fine gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, nuovamente fatto accesso nella predetta zona.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

ROCCHI MARCO (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, a seguito della segnatura di una rete da parte della Squadra avversaria, si alzava dalla panchina aggiuntiva pronunciando frasi irrispettose nei suoi confronti per dissentire verso una decisione dell’assistente medesimo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROCCHI GABRIELE (POTENZA)
A) una giornata di squalifica per doppia ammonizione;
B) una giornata di squalifica per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n.1, in particolare: dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, mentre usciva dal terreno di gioco, si avvicinava con fare minaccioso all’Assistente Arbitrale ponendo il proprio viso a distanza di pochi centimetri dal suo e pronunciando nei suoi confronti frasi irriguardose; nell’occasione, pronunciava anche espressioni blasfeme.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (supplemento r. a.a., r. proc. fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL (AUDACE CERIGNOLA)
TITO FABIO (AVELLINO)
MALLAMO ANDREA (ACR MESSINA)
ROCCHI GABRIELE (POTENZA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

COSTA FILIPPO (FOGGIA)
CHIRICO’ COSIMO (CROTONE)
DALMAZZI ALESSANDRO (FIDELIS ANDRIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIABY ABOUBAKAR (TARANTO)

Tags: Serie C
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