Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 5 e 6 Dicembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 3, 4 E 5 DICEMBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
ESIMENTI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CESENA, CROTONE, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 2000 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti (gradinata), integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
A) nell’avere fatto esplodere, cinque petardi di forte intensità rispettivamente al 2°, 8° e 28° minuto del primo tempo ed al 12° e 20° minuto del secondo tempo;
B) nell’avere danneggiato circa quaranta seggiolini.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose a causa delle esplosioni dei petardi e considerato il numero di seggiolini danneggiato (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 1500 GIUGLIANO
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Tribuna “Montevergine”, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria, al termine della gara, per 90 secondi circa;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Tribuna “Montevergine”, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
– al 92° minuto, in occasione della rete del FOGGIA, all’indirizzo della panchina del FOGGIA, una bottiglietta di acqua piena e un tubetto di patatine, senza colpire alcuno;
– al termine della gara ulteriori due bottigliette di acqua piene all’indirizzo della panchina del FOGGIA, colpendo con una di queste il Collaboratore della Procura Federale, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive (r. proc. fed.).
€ 1200 TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere nel
settore loro riservato, al 1° minuto circa del primo tempo, un petardo di forte intensità e, al 15° minuto circa del secondo tempo, un petardo di lieve entità.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 DICEMBRE 2022 E EURO 500 DI AMMENDA
FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONIO (FIDELIS ANDRIA)
per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una loro decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MENICHINI LEONARDO (MONTEROSI TUSCIA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
KRAJA ERDIS (PESCARA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
URSO FRANCESCO (FIDELIS ANDRIA)
CAPORALE ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)
TARTAGLIA ANGELO (MONTEROSI TUSCIA)
FUMAGALLI ERMANNO (VITERBESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MATERA ANTONIO (AVELLINO)
GARCIA RODRIGUEZ RUBEN (PICERNO)
MARTINELLI LUCA (CATANZARO)
SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)
AWUA THEOPHILUS (CROTONE)
DELVINO FABIO FERNANDO (FIDELIS ANDRIA)
IDDA RICCARDO (VIRTUS FRANCAVILLA)
CARGNELUTTI RICCARDO (GELBISON)
ULIANO FRANCESCO (GELBISON)
PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)














