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Taranto-Giugliano 1-0, le pagelle: Kanoutè l’uomo della provvidenza

Foto Franco Capriglione

Serie C/C, Giudice Sportivo: il Taranto perde Mamadou Kanoutè contro il Catania

Un turno di stop per il calciatore rossoblu ionico. 2000 euro di multa nei confronti della società Taranto FC 1927

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 17 e 18 FEBBRAIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALBINOLEFFE, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, PESCARA, RIMINI e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; -considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 2.000,00

CROTONE A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (85%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato al 9°, 14° e 18° minuto del primo tempo e al 6° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti nella prima circostanza per due minuti; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 30° minuto del secondo tempo, una bottiglietta piena d’acqua all’indirizzo dei componenti della panchina avversaria, senza colpire alcuno, e nell’aver attinto con sputi alcuni componenti della panchina avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere sub B) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

TARANTO A) per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 21° minuto del primo tempo, e al termine della gara mentre le squadre rientrano negli spogliatoi, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; ripetuti nella prima circostanza per due minuti e nelle seconda circostanza ripetutamente; 2. al 21° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti per due volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per 162/502 l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, al 24°, 29°, 31° e 34° minuto del secondo tempo, quattro bottigliette piene d’acqua, sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell’aver divelto due porte e due maniglie ivi installate; C) per avere un suo sostenitore, urlato una frase durante il minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto presso il cantiere di Via Mariti, Firenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità dei cori sub A) n. 1, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00 CATANIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 18° minuto del primo tempo, intonato cori blasfemi, offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, mentre le squadre erano al centro del terreno di gioco per lo scambio dei reciproci saluti, un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA € 500

GHINASSI FILIPPO (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso indebitamente negli spogliatoi nonostante non fosse inserito nella distinta gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA

TISCI IVAN (AUDACE CERIGNOLA) A) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione; 162/504 B) per avere, durante l’intervallo di gara, fatto accesso negli spogliatoi, nonostante il provvedimento di espulsione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

TORTORA CARMINE (GIUGLIANO) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto ritardava la ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BELLICH MARCO (JUVE STABIA)
RICCARDI ALESSIO (LATINA)
FORTE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)
PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)
KANOUTE MAMADOU YAYE (TARANTO)

SOCIETA’

AMMENDA € 800,00 CASERTANA A) per avere i propri sostenitori lanciato durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco di cui uno causava il danneggiamento del manto erboso in prossimità della bandierina del calcio d’angolo; B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 700,00 BRINDISI A) per avere i suoi sostenitori lanciato, a fine partita, due bottigliette d’acqua semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, puntato un raggio laser di colore verde all’indirizzo dell’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il mancato funzionamento dell’impianto audio non consentiva l’effettuazione del relativo annuncio, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. Arbitro, r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR) MOSCARITOLO ANTONIO (AVELLINO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARTIGNAGO RICCARDO (SORRENTO) con il pallone non a distanza di gioco, colpiva volontariamente con un calcio alla gamba un calciatore avversario (r. Assistente Arbitrale n.1).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

SBRAGA ANDREA (POTENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PALMIERO LUCA (AVELLINO)
MONTI NICCOLO (BRINDISI)
SAPORITI EDOARDO (POTENZA)
BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)
FUSCO FRANCESCO (SORRENTO)
DI MARCO TOMMASO (VIRTUS FRANCAVILLA)

Tags: Serie C
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