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Taranto-Picerno 1-0, Tomei: “Siamo stati poco cinici e un episodio ci ha puniti”

Foto Maurizio Mazzarella

Serie C/C, Giudice Sportivo: mano pesante sul tecnico Tomei del Picerno

Quattro turni di stop per l'allenatore lucano che salta il match di venerdì sera contro il Taranto

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante 113/411 dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 17 e 18 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 14, 15, 16, 17 FEBBRAIO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, LECCO, LUCCHESE, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PADOVA, PERUGIA, PONTEDERA, POTENZA, TEAM ALTAMURA, TERNANA, VIS PESARO e SPAL hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; – intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 2.000,00

CAVESE A) per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nel corso del secondo tempo, ritardavano volontariamente e sistematicamente la restituzione dei palloni creando così un clima di tensione; B) per avere, uno dei suoi tesserati, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto al termine della gara, mentre quest’ultimo faceva rientro negli spogliatoi, lo seguiva sino alla porta di accesso dello spogliatoio, proferendo frasi irriguardose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, all’inizio della gara, al 27° e al 46° minuto del primo tempo, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. lanciato, all’inizio della gara e al 27° minuto del primo tempo, cinque fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. lanciato, all’inizio della gara, un petardo di elevata intensità sul terreno di gioco, senza conseguenze; 4. lanciato, al 28° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di acqua semi vuota sul terreno di gioco, senza conseguenze; 5. danneggiato nove seggiolini, posti nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 800,00

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’inizio della gara, al 3° e al 29° minuto del primo tempo, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 FEBBRAIO 2025

BISOGNO LUCA (CAVESE) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva dall’area tecnica protestando veementemente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MAGGIO 2025

DE LIGUORI VINCENZO (CAVESE) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa, minatoria e ingiuriosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto, mentre quest’ultimo si trovava ancora sul terreno di gioco, gli si avvicinava con fare minaccioso e gli appoggiava la mano sul petto; si frapponeva davanti all’entrata del tunnel che conduce agli spogliatoi impedendogli l’ingresso; pronunciava frasi ingiuriose e gravemente minacciose nei suoi confronti per contestarne l’operato; venendo bloccato solo grazie all’intervento di altri tesserati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a) e b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la sua particolare gravità (r. Assistente Arbitrale n. 2).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MARZO 2025

LOGIUDICE PASQUALE (CAVESE) 113/416 per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, mentre quest’ultimo percorreva il tunnel che conduce agli spogliatoi, gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestare l’operato, venendo bloccato grazie all’intervento di due persone. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

TOMEI FRANCESCO (AZ PICERNO) per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, gli si avvicinava con fare minaccioso toccandolo due volte con il petto per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerati i limiti edittali di cui all’art. 36 cit. (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MAZZOLA MARCO (TRAPANI) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PANICOLA VINCENZO (TRAPANI) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

COPPOLA GIANLUCA (TRAPANI) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

D’ ALTERIO SALVATORE (CAVESE) A) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, si avvicinava a quest’ultimi inveendo contro gli stessi e cercando il contatto fisico rendendo necessario l’intervento di tesserati della propria squadra e dei Collaboratori della Procura Federale; B) per avere, durante tutta la gara, tenuto un comportamento non corretto prendendo posto sulla panchina principale in luogo della panchina aggiuntiva; 113/418 C) per avere, durante quasi tutto il secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, proferiva frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la gravità della condotta posta in essere (r. proc. fed., integrazione r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (VI INFR)

FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (POTENZA) per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ANGILERI ANTONY (MONOPOLI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

VITALE GAETANO (CAVESE)
BUMBU JONATHAN (TEAM ALTAMURA)
SILLETTI ENRICO (TEAM ALTAMURA)
SABATINO SERGIO (TRAPANI)

Tags: Serie C
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