Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 26 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 25 SETTEMBRE 2024
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. tra il primo e secondo tempo, al 93° e al 94° minuto della gara, tre petardi di elevata intensità sul terreno di gioco, uno di questi veniva lanciato all’interno dell’area di rigore cadendo vicino al portiere della squadra avversaria senza colpirlo e causando una sospensione della gara di circa un minuto;
2. al 92° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. all’89°, al 92° minuto della gara e al termine della stessa, sette bottigliette d’acqua semipiene e cinque accendini sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio del petardo nei pressi del portiere) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
(r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
ACR MESSINA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 50° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato la saldatura del cancello di accesso alla parte inferiore dell’impalcatura del Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificati danni a seguito della condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
CATANIA per avere i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 77° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NOVELLA MATTIA (POTENZA)
per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ERCOLANI LUCA (FOGGIA)














