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Stadio Iacovone, lancio di petardi durante Taranto-Sorrento: arrestato presunto autore

Foto Mimmo Ligorio

Serie C/C, Giudice Sportivo: multa di 2000 euro per il Taranto FC 1927

Mano pesante del giudice sportivo. Contro il Foggia assenti Gautieri, De Santis e Zigoni

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 1 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, PERUGIA e PESCARA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

AMMENDA € 700,00
ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore Distinti Ospiti, al 6° minuto del secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso sintetico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 3.000,00
CATANIA A) per avere, i suoi sostenitori (circa 80%) posizionati nel Settore Curva Nord, al termine della gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria (ripetuti per un minuto consecutivamente) che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno sulla pista di atletica e, contestualmente, mentre i Vigili del Fuoco erano impegnati a recuperare il fumogeno, lanciavano un altro fumogeno nella loro direzione senza colpirli. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio del fumogeno in direzione dei Vigili del Fuoco), considerata la particolare odiosità della condotta sub A) e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 2.500,00
CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati all’esterno dell’impianto, nella parte retrostante la Curva Nord Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 56° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco all’altezza della bandierina del calcio d’angolo (lato Tribuna Laterale Nord) senza conseguenze e, al 95° minuto della gara, due fumogeni e un petardo nel Settore occupato dai tifosi avversari, senza colpirli. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio dei fumogeni e petardi sul terreno di gioco e nel Settore avversario) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 2.000,00
TARANTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 9°, al 21°, al 40° e al 44° minuto del secondo tempo e nei minuti di recupero, cinque petardi nel recinto di gioco, due dei quali esplodevano a circa un metro di distanza dalla porta mentre il portiere avversario si trovava al limite della propria area di rigore, senza colpirlo; B) per avere i suoi sostenitori (100%) presenti nel Settore Curva Nord, intonato al 15° minuto circa del primo tempo e al 21° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio dei petardi nei pressi del portiere) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

TURRIS per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti, non presentandosi puntualmente per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e rilevato che la Società non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno delle motivazioni addotte a giustificazione del ritardo (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ESPOSITO ANDREA (TEAM ALTAMURA) per avere, al 18° minuto circa del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente e pronunciando al suo indirizzo frasi ingiuriose, per dissentire nei confronti di una sua decisione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GAUTIERI CARMINE (TARANTO)

GIOCATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
KONTEK IVAN (CASERTANA)
DANZI ANDREA (FOGGIA)
DE PAOLI ANDREA (GIUGLIANO)
ZIGONI GIANMARCO (TARANTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)

Tags: Serie C
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