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Monopoli-Taranto 4-1, la fotogallery

Serie C/C, Giudice Sportivo: multa di 3.000 euro nei confronti del Taranto

Pesante multa anche nei confronti del Monopoli di 5.000 euro per aver lanciato, all'ingresso delle squadre in campo, dal settore distinti pietre verso i tifosi avversari

SOCIETA’

AMMENDA € 5.000,00 CON DIFFIDA

ACR MESSINA per avere i suoi sostenitori per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore denominato tribuna C, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, durante la partita, n.12 (dodici) bottigliette di acqua semipiene all’interno del terreno di gioco e n.15 (quindici) bottigliette nel recinto di gioco;
2. nell’avere lanciato, al 45°minuto circa del primo tempo, una bottiglietta di acqua semipiena che colpiva alla fronte il giocatore n.32 del CROTONE, rendendo necessario l’intervento dei sanitari;
3. nell’avere attinto il direttore di gara ed il IV ufficiale con acqua su tutto il corpo, alla fine del secondo tempo, mentre rientravano negli spogliatoi, e nell’avere lanciato all’indirizzo degli stessi, a distanza di pochi centimetri, una
bottiglietta vuota.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.
Valutate le misure previste in applicazione dei Modelli Organizzativi ex art. 29 C.G.S., da una parte, e la gravità dei comportamenti posti in essere, dall’altra (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 5.000,00 CON DIFFIDA

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, all’ingresso delle squadre in campo, dal settore distinti pietre verso i tifosi avversari posizionati nel settore ospiti, causando il ferimento di due di essi e rendendo necessario il ricorso alle cure mediche, per uno di essi presso il pronto soccorso;
2. nell’aver lanciato, al 27°minuto circa del secondo tempo, una bottiglia da mezzo litro semipiena con tappo nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.
Valutati da una parte, le misure previste e poste in essere in applicazione dei Modelli Organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S ed il fattivo intervento del personale addetto alla sicurezza; dall’altra la gravità dei fatti posti in essere (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA

€ 3.000,00 TARANTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, nel corso dei primi dieci minuti della gara, pietre, oggetti vari e circa quindici seggiolini sradicati dagli spalti del settore ospiti verso il settore distinti occupato dai tifosi avversari;
2. nell’avere lanciato, all’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco ed uno nel settore occupato dai tifosi avversari;
3. nell’aver lanciato, al 30°minuto circa del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco una bottiglietta d’acqua.
B) per avere i suoi, sostenitori posizionati nel settore ospiti, intonato:
1. all’inizio della gara cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;
2. al 29°minuto circa del primo tempo, due cori oltraggiosi nei confronti delle forze dell’ordine, ognuno dei quali ripetuto quattro volte.
C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere divelto circa quindi seggiolini all’interno della tribuna del settore ospiti e nell’avere danneggiato
due servizi igienici ubicati nei bagni loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 2.000,00 CATANZARO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1 – prima dell’inizio della gara, all’ingresso delle squadre in campo, nell’avere acceso nel recinto di gioco, sotto la curva ovest denominata ” M. Capraro ” – settore 12, più di 50 (cinquanta) fumogeni di colore giallo e rosso, con
modalità tali da determinare un’intensa cortina di fumo che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e che ha causato il ritardato inizio della gara di circa un minuto;
2 – al 6°minuto del primo tempo nell’avere lanciato, dalla curva ovest “M. Capraro” – settore 12 “, un fumogeno nel recinto di gioco;
3 – al 5°minuto del primo tempo, nell’avere lanciato, dalla curva ovest “M. Capraro” – settore 12, due bottigliette di acqua piene nel recinto di gioco, senza colpire nessuno;
4 – al 42°minuto del primo tempo, nell’avere lanciato, dalla curva ovest “M. Capraro” settore 13, nel recinto di gioco, un bicchiere di birra pieno in direzione di una steward, senza colpirla.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione attenuata in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le misure previste e poste in essere in applicazione dei Modelli Organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S e l’autorizzazione preventivamente ottenuta all’accensione dei fumogeni di cui al punto 1, avvenuta, in concreto, con le modalità e con le conseguenze ivi descritte (r. proc. fed., r.c.c. e supplemento r.c.c.).

€ 800 CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere due petardi all’interno del settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 200 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in curva sud anello superiore, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 1° minuto del primo tempo, lanciato un bengala all’interno del terreno di gioco, nell’area di porta, lato destro, della squadra ospite.
Misura attenuata della sanzione, in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le misure previste e poste in essere in applicazione dei Modelli Organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 SETTEMBRE 2022

PITINO MARCELLO (ACR MESSINA)
per avere, al 33°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV ufficiale uscendo dall’area tecnica per protestare contro una decisione arbitrale e successivamente dirigendosi verso il IV ufficiale con atteggiamento minaccioso e urlando verso di lui e la squadra arbitrale per quattro volte parole irrispettose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, da una parte ritenuta la continuazione e, dall’altra, considerata la funzione di dirigente addetto all’arbitro ricoperta dal PITINO (r. IV ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 NOVEMBRE 2022 SCIOTTO PIETRO (ACR MESSINA)
A) per avere tenuto un comportamento non corretto facendo ingresso, al 31°minuto circa del primo tempo, sul terreno di gioco senza essere iscritto in distinta;
B) per avere tenuto, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi e all’interno di essi, una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro e della squadra arbitrale ed una pluralità di condotte gravemente irriguardose nei confronti dell’arbitro, dell’assistente n. 1 e del IV ufficiale, concretizzatesi in un contatto fisico:
1 – proferendo frasi ingiuriose ed irrispettose nei confronti della squadra arbitrale e rallentandone l’accesso negli spogliatoi;
2 – gesticolando nei confronti dell’arbitro, agitando la mano vicino al viso dello stesso e strattonandolo per un braccio, senza procurargli alcun danno e\o dolore, così rallentandone l’accesso allo spogliatoio di pertinenza;
3 – tentando di entrare nello spogliatoio degli arbitri spingendo, nell’occasione, I’assistente arbitrale,
senza provocargli dolore;
4 – urlando nei confronti del IV ufficiale frasi irrispettose e ingiuriose e strattonandolo per un braccio, senza procurargli dolore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) e b), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione (r.a.a., r. IV ufficiale, r. proc. fed., r.c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MILANI ANDREA (CATANZARO)
per avere, al 9°minuto del primo tempo, pronunciato un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MAZZARANI ANDREA (PERGOLETTESE)
per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore
avversario PARISI TINO in quanto, dopo essere stato spinto con forza da questo ultimo all’interno
della propria porta nella rete, reagiva colpendolo con una testata al volto, senza provocare particolari
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate
le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MBAYE MAODO MALICK (VITERBESE)
per avere, al 47°minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l’incolumità fisica.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

Tags: Serie C
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