DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 26 Settembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 24 SETTEMBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
ESIMENTI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, CARRARESE, FOGGIA, GUBBIO, NOVARA, OLBIA, PRO VERCELLI, TRENTO e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
GARA GELBISON – TARANTO DEL 24.09.2022
Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione di un rappresentante della Procura federale circa espressioni blasfeme da parte di un tesserato della Soc. TARANTO, percepita a breve distanza, si chiede di conoscere l’esatta collocazione del suddetto tesserato della società e se la percezione dell’espressione possa essere stata estesa agli altri soggetti presenti.
Si chiede, inoltre, se la percezione dell’espressione possa essere stata estesa anche a qualcuno dei componenti la squadra arbitrale, con la specificazione della relativa e rispettiva posizione.
Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 2000 ACR MESSINA
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore Curva Est intonato, al 31° minuto del secondo tempo ed a fine gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere arrecato danni a sei sediolini posti nel settore ospiti a loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Sanzione attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).
€ 2000 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. a fine partita mentre la loro squadra si recava sotto la curva nord a salutare i propri tifosi, nell’avere lanciato in campo dalla curva medesima, in segno di contestazione, quattro bottiglie di acqua da mezzo litro con tappo chiuso e un’asta di bandiera di colore nero della lunghezza di un metro circa;
2. a fine gara, fuori dagli spalti, nell’avere fatto esplodere, vicino alla zona di ingresso degli arbitri, un petardo di elevata potenza acustica e nell’avere lanciato due bengala, vicino alla zona adiacente gli spogliatoi dove si trovavano alcuni tesserati del Foggia,
senza colpire alcuno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose. Sanzione attenuata anche in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 800 CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 3° minuto del primo tempo, nel settore a loro
riservato, un petardo di elevata potenza.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
€ 800 TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 40° minuto circa, nel recinto di gioco, un
petardo di elevata potenza.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
€ 500 TARANTO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato intonato, all’8° minuto circa del secondo, due cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e valutata la circostanza che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed.).
€ 300 TORRES per avere alcuni suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, intonato, al 10° minuto del secondo tempo, al 20° minuto del secondo tempo ed al termine della gara, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche e di loro
Rappresentanti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 OTTOBRE 2022
ESPINOSA LUCA (GIUGLIANO)
per aver, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 OTTOBRE 2022 E AMMENDA € 500,00
VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
per avere tenuto, al 93° minuto circa, in occasione dell’espulsione di un calciatore della sua Squadra, un comportamento non corretto nei confronti del calciatore avversario che aveva subito il fallo, proferendo nei suoi confronti, per tre volte, un’espressione ingiuriosa.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.fed., panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE PER SETTE GIORNI E AMMENDA € 500,00
SCIOTTO PIETRO (ACR MESSINA)
per essere entrato ed essersi trattenuto per due minuti circa negli spogliatoi riservati alla Squadra ospite, prima dell’inizio della gara, mentre era inibito come da decisione C.U. 10/DIV del 6.09.2022.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 9, 13, comma 2, 19 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed., r.c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)
per aver, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto con il pallone a distanza di gioco lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti in testa con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI)
per aver, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta e offensiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo avere trattenuto il pallone per ritardare la ripresa del gioco, provocava un confronto animato fra i giocatori di ambo le società coinvolti e nell’occasione con fare minaccioso insultava un avversario e subito dopo, poggiava una mano sul volto spingendolo e
facendolo cadere a terra.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
PANICO GIUSEPPE ANTONIO (CROTONE)
per aver, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, effettuando un tackle in scivolata lo colpiva con i tacchetti sulla caviglia.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell’azione compiuta, e dall’altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIASIOL ERIC (GIUGLIANO)
per aver, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CONTESSA SERGIO (TURRIS)













