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Catania-Taranto 1-0, la cronaca: Di Carmine spezza i sogni ionici

Foto Catania Today

Serie C/C, Giudice Sportivo: multa salata per il Catania

Inibito il dirigente del Picerno Vincenzo Greco e il dirigente del Giugliano Domenico Fracchiolla

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 3 e 4 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 31 GENNAIO E DEL 1, 2, E 3 FEBBRAIO 2025

SOCIETA’

AMMENDA € 2.000,00

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 32° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 34° e al 36° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni nel recinto di gioco, e, al 34°, al 35° e al 36° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni sul terreno di gioco così provocando la bruciatura del manto sintetico in particolare in otto punti (di cui due nel terreno di gioco e sei all’interno del recinto di gioco) e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro dal 34° minuto al 38° minuto del secondo tempo, per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione;
3. danneggiato quattro batti tacco posizionati nel Settore Curva Nord. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la pericolosità del lancio dei fumogeni) rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 900,00

BENEVENTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere esploso nel proprio Settore, cinque petardi, senza conseguenze;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Ritenuta la continuazione in ordine alle condotte sub A), misura della sanzione in cumulo materiale [€ 500 per condotta sub A) e € 400 per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose relativamente alla condotta sub A) (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

MONOPOLI

A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti e 30
secondi e di due minuti l’inizio del secondo tempo, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto un cartello in lamierino posizionato sulla ringhiera degli
spalti danneggiandolo nei punti di attacco.
Ritenuta la continuazione in ordine alle condotte sub A), misura della sanzione in cumulo materiale [€ 700 per condotta sub A) e € 100per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi
adottati ex art 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

GIUGLIANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua piena nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

CAVESE
A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva, intonato, al 20° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, esposto, dal 14° minuto del primo tempo al 21° minuto del primo tempo e, dal 24° minuto del primo tempo fino al termine della gara, uno striscione di circa 20 metri per 1,20
metri, non autorizzato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
ACR MESSINA per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 FEBBRAIO 2025

GRECO VINCENZO (AZ PICERNO)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato e lo applaudiva in modo ironico prima di abbandonare il terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG. GRECO.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 11 FEBBRAIO 2025

FRACCHIOLLA DOMENICO (GIUGLIANO)
per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo essere stato richiamato più volte dall’Assistente Arbitrale n. 1 e dal IV Ufficiale, usciva dall’area tecnica e pronunciava frasi irriguardose nei confronti dell’Arbitro per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG. FRACCHIOLLA.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FRISENNA GIULIO (CATANIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XINFR)

QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

LIA DAMIANO BIAGIO (ACR MESSINA)
PETRUCCI DAVIDE (ACR MESSINA)
PAOLUCCI LORENZO (AUDACE CERIGNOLA)
VIVIANI MATTIA (BENEVENTO)
RIZZO AGOSTINO (CAVESE)

Tags: Serie C
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