DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 1° dicembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 30 NOVEMBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
ESIMENTI
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della 16^ giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società FOGGIA, MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, FIDELIS ANDRIA, LATINA, PERGOLETTESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETÀ
AMMENDA
€ 1.500,00 AUDACE CERIGNOLA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver fatto esplodere, al 14° minuto circa del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco, un petardo di elevata potenza che danneggiava un pannello LED dei cartelloni pubblicitari (documentazione fotografica acquisita);
2. nell’aver lanciato, al 93° minuto circa, un fumogeno nel recinto di gioco; B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici del settore ospiti (documentazione fotografica acquisita).
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc. Fed., r. c.c.)., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).
€ 1.500,00 TURRIS A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, all’11° minuto circa, nel settore loro riservato un petardo;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 16° minuto del secondo tempo, bottigliette vuote di plastica verso i calciatori del Fidelis Andria mentre effettuavano il riscaldamento, colpendo con una bottiglina uno di essi alla testa, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.)., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S.
€ 1.000,00 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere tre petardi all’interno del proprio settore: uno nel corso del primo tempo, al 13° minuto circa; due nel corso del secondo tempo, rispettivamente al 48° e al 51° minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.)., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose.
€ 1.000,00 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nella curva denominata “Massimo Capraro”, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, sei confezioni di caffè Borghetti e tre bicchieri vuoti da 1/2 litro, non provocando danni a cose o persone. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.)., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose.
€ 1.000,00 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere otto petardi, tutti ad inizio gara: 6 nel proprio settore, 2 nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose.
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
FRACCHIOLLA DOMENICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PANCARO GIUSEPPE (MONOPOLI)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una decisione di quest’ultimo rivolgendogli frasi offensive. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV uff.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BUSSAGLIA ANDREA (MONOPOLI)
SIMERI SIMONE (MONOPOLI)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
MORA LUCA (PESCARA)
ARRIGONI MAROCCO ANDREA (FIDELIS ANDRIA)
PATIERNO FRANCESCO COSIMO (VIRTUS FRANCAVILLA)
NUNZIANTE CHRISTIAN (GELBISON)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)
ARMINI NICOLO’ (POTENZA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
IEMMELLO PIETRO (CATANZARO)
CAPORALE ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)
TRASCIANI DANIELE (ACR MESSINA)
TARTAGLIA ANGELO (MONTEROSI TUSCIA)
CONTESSA SERGIO (TURRIS)
LONGO SALVATORE (TURRIS)
ANDREIS SIMONE (VITERBESE)














