Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’11 e 12 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 11 e 12 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare della quattordicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SORRENTO, SPAL, TARANTO, TEAM ALTAMURA, TERNANA, TORRES, TRENTO, TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); – lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; – intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA’
AMMENDA € 500,00
AVELLINO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’8° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
TARANTO
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Nord Anello Superiore, intonato, al 6° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuti per quattro volte;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo nonostante siano stati più volte invitati dall’Arbitro ad uscire dagli spogliatoi. Ritenuta la continuazione quanto al capo A), misura della sanzione in cumulo materiale [€ 200 per la condotta sub A) e € 200 per la condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 NOVEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente proferendo una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
GARE DEL 11 e 12 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, nel tentativo di divincolarsi dalla marcatura, lo colpiva con uno schiaffo al volto, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere a gioco fermo e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NDOJ EMANUELE (LATINA)
per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)
per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BOLSIUS DON JOSE’ HENRICUS (SORRENTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
FRISENNA GIULIO (ACR MESSINA)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (AZ PICERNO)
CARRETTA MIRKO (CASERTANA)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
TASCONE SIMONE (FOGGIA)
OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
MASTROIANNI FERDINANDO (LATINA)
N.B. Nel Taranto entra in diffida il calciatore Gianluca Mastromonaco