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Serie C/C, Giudice Sportivo: un turno di squalifica inflitto a Panico del Taranto

Foto Taranto FC 1927 - Walter Nobile

Serie C/C, Giudice Sportivo: un turno di squalifica inflitto a Panico del Taranto

Multa di 3000 euro nei confronti dell'Audace Cerignola, 2000 alla Juve Stabia, 1400 al Messina. Tre turni di stop a Martinelli del Cerignola

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 1 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 28 e 30 MARZO 2024

SOCIETA’

AMMENDA € 3.000,00

AUDACE CERIGNOLA per avere un suo sostenitore, posizionato all’interno del Settore Tribuna (occupato da circa 800 sostenitori) e portatosi a ridosso della recinzione adiacente l’imbocco del tunnel che conduce agli spogliatoi, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale e le Squadre rientravano negli spogliatoi, proferito un epiteto razzista, ripetuto per due volte, nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, eì 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione necessario per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28, comma 4 e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 2.000,00

JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere lanciato, al 32° e 33° minuto della gara, due fumogeni spenti sul terreno di gioco, al 21° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. nell’essere alcuni suoi sostenitori (circa 25-30, in prevalenza bambini) entrati nel recinto di gioco, dopo avere scavalcato la recinzione, per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole; 3. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, alcuni fumogeni determinando, con tale
condotta, un ritardo di circa due minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.400,00

ACR MESSINA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e tenuto conto dei precedenti specifici a carico della società sanzionata (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato due petardi nel recinto di gioco, uno al 13° minuto del primo tempo e l’altro al 9° minuto del secondo tempo, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

POTENZA per avere, i suoi sostenitori, al 1° minuto del tempo, lanciato sul terreno di gioco numerosi coriandoli e rotoli di carta determinando, con tale condotta, una sospensione della gara da parte dell’Arbitro per due minuti circa. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

GIUGLIANO per avere, a fine gara, all’interno degli spogliatoi, i suoi tesserati lanciato due bottiglie di plastica in aria, danneggiando il soffitto in cartongesso. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

BENEVENTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCOTTO FELICE (SORRENTO) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto si alzava dalla panchina gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, lo colpiva con i tacchetti all’interno della coscia calpestandolo mentre si trovava a terra a causa di un precedente contrasto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta, l’avere compiuto il gesto mentre l’avversario si trovava a terra e, infine, la zona del corpo dell’avversario attinta che ha reso necessario l’intervento dei sanitari onde consentirgli la ripresa del gioco (r. Assistente Arbitrale n. 1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

FURLAN JACOPO (CATANIA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, mentre stava abbandonando il terreno di gioco, si avvicinava a quest’ultimo arrivando faccia a faccia e pronunciava frasi offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la offensività delle parole proferite.

SOSA FRANCO TOMAS (MONOPOLI)
per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, in occasione di una rimessa laterale, tratteneva un avversario per impedirgli di recuperare il pallone, che veniva trattenuto e nascosto dal SOSA stesso, così determinando un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la grave antisportività della condotta posta in essere (calciatore di riserva, r. Assistente Arbitrale n.1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CICERELLI EMANUELE PIO (CATANIA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, pronunciava nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ALLEGRETTO ANDREA (PICERNO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (ACR MESSINA)
POLITO VINCENZO (ACR MESSINA)
SINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)
D’URSI EUGENIO (CROTONE)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)
FORNASIER MICHELE (MONOPOLI)
PANICO CIRO (TARANTO)

n.b. Per il Taranto finisce in diffida il calciatore Miceli

Tags: Serie C
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