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Taranto-Turris 0-0, la fotogallery

Serie C/C, Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Evangelisti e Tommasini del Taranto

Multa di 200 Euro nei confronti del Taranto "per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, al 2° minuto del primo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetendolo tre volte"

GARE DEL 14, 15 E 16 GENNAIO 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione della gara disputata nel corso della terza giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, AVELLINO, CARRARESE, FOGGIA, LUCCHESE, MONOPOLI, PERGOLETTESE, TRENTO, TARANTO e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, o al di fuori degli spalti, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA

€ 3000 CROTONE per avere i suoi sostenitori posizionati in Curva Sud intonato dal 10° al 12° minuto del primo tempo, per ripetute volte cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1800 JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 44°, 45° e 46° minuto del primo tempo, tre petardi di bassa potenza;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un sostenitore posizionato in Tribuna, integranti anche ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, al 32° minuto del secondo tempo, attinto con uno sputo il Collaboratore della Squadra avversaria mentre accompagnava un calciatore sostituito;
C) per avere omesso di dare l’annuncio previsto dall’art. 25, comma 5, CGS. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose
D) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi degli Arbitri al termine della gara (referto arbitrale).
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 CATANZARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, nel proprio Settore, due petardi di notevole potenza al 5° minuto del primo tempo e due petardi di notevole potenza all’8° minuto del primo
tempo;                                                                                                                                                                        B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato i servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito dell’esplosione dei petardi (r. proc. fed, r.c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 800 ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
A) nell’avere lanciato, al 50° minuto della gara, all’interno del recinto di gioco un fumogeno;
B) nell’avere danneggiato un seggiolino all’interno del Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che dal lancio del fumogeno non sono derivate conseguenze pregiudizievoli, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 200 TARANTO per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, al 2° minuto del primo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetendolo tre volte.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 GENNAIO 2023 ED EURO 500 DI AMMENDA

MAGONI OSCAR (VITERBESE)
per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e pronunciava frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 GENNAIO 2023 FRANZESE ROBERTO (PICERNO)
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante una discussione fra più avversari, usciva intenzionalmente dall’area tecnica e arrivava fino all’area tecnica avversaria per provocare l’Allenatore avversario che si era reso protagonista di un comportamento da espulsione.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, durante un alterco tra due calciatori avversari, usciva dall’area tecnica al fine di separare gli stessi ma allargava le braccia e colpiva con una manata di lieve entità un calciatore avversario, senza conseguenze.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CORAGGIO EMILIO (TURRIS)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per circa dieci metri per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

DI DONATO DANIELE (LATINA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e una condotta minacciosa e offensiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto:
1. si avvicinava all’Arbitro con fare minaccioso chiedendogli spiegazioni su due decisioni arbitrali;
2. in tale circostanza interveniva un calciatore della Squadra avversaria e il DI DONATO proferiva nei suoi confronti una frase minacciosa e un’espressione blasfema;
3. successivamente, mentre lasciava il terreno di gioco e si dirigeva verso gli spogliatoi, proferiva più volte espressioni blasfeme e, entrando nello spogliatoio, colpiva con un calcio e pugni la porta d’ingresso.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 37 C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e il comportamento del tesserato successivo ai fatti e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

PETRAZZUOLO AMEDEO (JUVE STABIA)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, in occasione della sostituzione di un calciatore della società Monterosi Tuscia, si alzava dalla panchina aggiuntiva per andare incontro al predetto calciatore, venendo bloccato da un Componente della Procura Federale che lo invitava alla calma e, nell’occasione, proferiva una frase offensiva nei confronti dell’avversario.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

FRASCATORE PAOLO (TURRIS)
per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva a mano aperta sul volto facendolo cadere a terra senza provocare conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e l’avere compiuto la condotta a gioco fermo (r. a.a.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CISCO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
ESPOSITO ANDREA (LATINA)
TOMMASINI CHRISTIAN (TARANTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
TITO FABIO (AVELLINO)
DE CRISTOFARO ANTONIO (PICERNO)
GOLEMIC VLADIMIR (CROTONE)
CARGNELUTTI RICCARDO (GELBISON)
PAPA SALVATORE (GELBISON)
EVANGELISTI NICOLO’ (TARANTO)
BOCCIA SALVATORE (TURRIS)

Tags: Serie C
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