DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del19 Dicembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 17 E 18 DICEMBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AQUILA MONTEVARCHI, AVELLINO, CARRARESE, CESENA, CROTONE, e REGGIANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi e\o esposto striscioni nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
GARA TURRIS – FOGGIA DEL 18 DICEMBRE 2022
Il Giudice Sportivo,
con riferimento alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tifosi delle due società, chiede alla Procura Federale di effettuare i seguenti approfondimenti:
– accerti i motivi che hanno indotto l’Arbitro a sospendere la gara, specificando se tale decisione sia scaturita dal lancio di petardi di una sola tifoseria e, in particolare, se quando l’altra tifoseria ha posto in essere condotte analoghe a quelle degli avversari la gara era stata già sospesa dal Direttore di gara; oppure se i comportamenti delle due tifoserie, specificati nel referto del DDG, siano stati entrambi causa della sospensione;
– accerti, nel modo più puntuale possibile, i comportamenti rispettivamente tenuti dalle due tifoserie, anche sotto il profilo cronologico;
– specifichi in modo puntuale da quale materiale pirotecnico e ad opera di quale tifoseria siano stati provocati i danni al terreno di gioco;
– individui il settore nel quale assistono alle gare i tifosi della società ospitata presenti alla gara in questione nel settore dal quale è stato lanciato il materiale pirotecnico;
– accerti e riferisca quanto altro utile ai fini del decidere.
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 DICEMBRE 2022 E EURO 500 DI AMMENDA FRACCHIOLLA DOMENICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta offensiva verso un tesserato della squadra avversaria in quanto, quando tutti i calciatori erano negli spogliatoi, reagiva ad alcune frasi irriguardose pronunciate nei suoi confronti dal tesserato avversario sopraindicato, proferendo nei suoi confronti frasi offensive.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti e la condotta rispettivamente tenuta dai due tesserati avversari (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E EURO 500 DI AMMENDA
ZAMBARDI FABRIZIO (CATANZARO)
A) per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, pronunciava al suo indirizzo frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una sua decisione;
B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione al momento dell’uscita dal terreno di gioco appena fatto ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, proferiva un’espressione blasfema sferrando una manata di forte intensità alla porta che conduce agli spogliatoi;
C) a fine gara, nonostante il provvedimento di espulsione, faceva accesso sul terreno di gioco per festeggiare la vittoria della propria squadra.
Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (supplemento referto arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
MAGGIANI EMANUELE (TURRIS)
per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, usciva dall’area tecnica per dissentire platealmente allargando le braccia nei confronti di una decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PESOLI EMANUELE (VITERBESE)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta offensiva verso un tesserato della squadra avversaria in quanto, quando tutti i calciatori erano negli spogliatoi, proferiva nei suoi confronti frasi irriguardose in conseguenza delle quali si verificava un diverbio fra i due.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti e la condotta rispettivamente tenuta dai due tesserati avversari.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
AUTERI GAETANO (ACR MESSINA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto davanti alla porta degli spogliatoi riservati agli Arbitri, proferiva nei suoi confronti una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 500 DI AMMENDA
SALVATO ALESSIO (TORRES)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta gravemente irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, avvicinandosi minacciosamente allo stesso, pronunciava più volte parole offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e le parole utilizzate.
CONTESSA SERGIO (TURRIS)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito di una sua decisione, raccoglieva il pallone con le mani e lo lanciava verso quest’ultimo, colpendolo in modo lieve al piede destro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DALMAZZI ALESSANDRO (FIDELIS ANDRIA)
per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MARTINELLI LUCA (CATANZARO)
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN (FIDELIS ANDRIA)
SOLCIA DANIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)
CARISSONI LORENZO (LATINA)
TRASCIANI DANIELE (ACR MESSINA)
CANCELLIERI DAMIANO (MONTEROSI TUSCIA)
PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)
ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)
ACQUADRO ALBERTO (TURRIS)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
PETRICCIONE JACOPO (CROTONE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FRANCO DANIELE (AVELLINO)
TITO FABIO (AVELLINO)
FRIGERIO MARCO ROMANO (FOGGIA)
SOUNAS DIMITRIOS (CATANZARO)
BONALUMI SIMONE (GELBISON)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LORETO CIRO (GELBISON)
BIASIOL ERIC (GIUGLIANO)
MALLAMO ANDREA (ACR MESSINA)
MATINO EMMANUELE (POTENZA)
EVANGELISTI NICOLO’ (TARANTO)
ANTONELLI NICOLO (TORRES)














