Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 23 agosto 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARA FERALPISALO’ – PRO PATRIA
Preso atto del ricorso presentato dalla società FERALPISALO’ in relazione ad una eventuale posizione irregolare di un calciatore della soc. PRO PATRIA, sospende il giudizio in merito all’omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti, come di seguito riportati.
GARA LEGNAGO – LUCCHESE
Preso atto del ricorso presentato dalla società LEGNAGO in relazione ad una eventuale posizione irregolare di un calciatore della soc. LUCCHESE, sospende il giudizio in merito all’omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti, come di seguito riportati.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 3.000,00 MONTEROSI TUSCIA per non aver inserito in distinta di gara un medico sociale tesserato e legittimato (r.proc.fed.).
€ 1.000,00 FOGGIA per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle forze dell’ordine. Sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
€ 1.000,00 PRO SESTO per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di Organi della Lega Pro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
€ 1.000,00 TARANTO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco 4 bottigliette d’acqua senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c.)
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MANCINI GAETANO (VIBONESE) per aver pronunciato un ’espressione blasfema mentre si trovava nei pressi dell’area tecnica; sanzione
in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed).
AMMONIZIONE (I INFR)
SCAZZOLA CRISTIANO (PIACENZA)
GALLO FABIO (POTENZA)
BUCCHI CRISTIAN (TRIESTINA)
CANEO BRUNO RAIMONDO (TURRIS)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GIUSTI ANDREA (AQUILA MONTEVARCHI) per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario fuori
dall’area di rigore e impendendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RAGGIO GARIBALDI SILVANO (SEREGNO) per aver pronunciato un’espressione blasfema in occasione di una sostituzione mentre si
accomodava in panchina; sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r.proc.fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
VOLTA MASSIMO (TRIESTINA)
foto: Fabio Mitidieri













