DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 20 Dicembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 19 DICEMBRE 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 1500 AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, nel primo tempo – minuti 9°, 10°, 29° e nel secondo tempo – minuti 7°, 35°, fatto esplodere sul terreno di gioco (nello spazio dietro la porta, di fronte alla curva) petardi di notevole potenza.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. c.c.).
€ 1500 PAGANESE pe per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, durante la gara, fatto esplodere otto petardi nel settore occupato dagli stessi, senza provocare conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1500 TARANTO
1. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, ai minuti 12°, 19° ed al 39° circa del primo tempo, fatto esplodere tre petardi nel settore occupato dagli stessi;
2. per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato, al 15° minuto circa del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine;
3. per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato, al 25°circa minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1000 TURRIS per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere undici petardi nel settore occupato dagli stessi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 CATANZARO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 14°circa minuto del primo tempo, lanciato dal settore occupato dagli stessi all’interno del recinto di gioco un fumogeno nell’area circostante il rettangolo di gioco, senza provocare conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 500 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere sul terreno di gioco (nello spazio tra il campo per destinazione e la recinzione del terreno di gioco), all’11°minuto circa del primo tempo, un petardo di notevole potenza.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. c.c.).
€ 500 MONOPOLI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 7°minuto del secondo tempo, fatto esplodere un petardo di elevata intensità nel settore occupato dagli stessi, senza provocare conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TERRANOVA EMANUELE (BARI)
per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le
mani e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (CATANZARO)
BUBAS SERGIO NICOLAS (FIDELIS ANDRIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BOVE DAVIDE (AVELLINO)
FORTE FRANCESCO (AVELLINO)
BIONDI KEVIN (CATANIA)
FAZIO PASQUALE DANIEL (CATANZARO)
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
FAZZI NICOLO’ (ACR MESSINA)
RICCI MANUEL (POTENZA)
SEPE ANTONIO (POTENZA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SILVESTRI LUIGI (AVELLINO)
TERRANOVA PIETRO (PICERNO)
FRATTALI PIERLUIGI (BARI)
GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
ROCCA MICHELE (FOGGIA)
CASOLI GIACOMO (FIDELIS ANDRIA)
DI NOIA GIOVANNI (FIDELIS ANDRIA)
PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)
POLIDORI ALESSANDRO (MONTEROSI TUSCIA)
SCANAGATTA EDOARDO (PAGANESE)
BELLOCQ FRANCO (TARANTO)
POLIDORI MATTIA (VIBONESE)













