DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 Dicembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 22 e 23 DICEMBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società A.C.R. MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CARRARESE, CESENA, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, RIMINI e TRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
-ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 1500 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato e fatto esplodere cinque petardi di notevole potenza all’interno del recinto di gioco al 5° ed al 9° minuto del primo tempo ed al 7°, al 9° ed al 10° minuto del secondo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società ha adottato i modelli organizzativi previsti dall’art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1500 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi da un suo sostenitore, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere un suo sostenitore, presente nella Curva San Marco, scavalcato la recinzione e fatto ingresso sul terreno di gioco per festeggiare i giocatori in occasione della vittoria, prontamente fermato da uno Steward e dalle Forze dell’Ordine.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti e l’intervento fattivo degli Steward (r. c.c.).
€ 1500 LATINA
A) per avere i suoi sostenitori, durante tutto il secondo tempo, proferito frasi gravemente offensive nei confronti dell’Arbitro;
B) per essersi un calciatore, non inserito in distinta ma riconducibile alla società, avvicinato all’Arbitro nello spazio antistante gli spogliatoi ed avere proferito frasi offensive nei suoi confronti, rifiutando di identificarsi, come richiestogli dallo stesso e continuando a pronunciare frasi irriguardose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale).
€ 1000 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’essere alcuni di essi (nel numero di quattro), al 28° minuto del secondo tempo, in occasione della rete della società Catanzaro, saliti sulla recinzione delimitante il loro Settore con il campo di gioco e nell’essersi seduti sulla sommità della stessa; nel frangente uno di questi si sbilanciava e cadeva nel recinto di gioco, venendo prontamente riaccompagnato nel proprio Settore dagli Steward.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (referto arbitrale, r.c.c.).
€ 1000 POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti non regolamentari commessi, al 34° minuto circa del primo tempo, da uno dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Ovest, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco un pallone di gara finito precedentemente nel settore al termine di un’azione. Nel frangente, il pallone cadeva a circa 10 metri dal pallone di gara ed il gioco non veniva interrotto dall’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che il gioco non è stato interrotto. Sanzione attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 TARANTO per non avere assicurato la regolare illuminazione dello stadio al momento di inizio della gara, causandone il ritardo dell’inizio di diciassette minuti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, CGS, e art. 8 Criteri infrastrutturali, valutate le modalità complessive della condotta (referto arbitrale).
€ 300 PESCARA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel proprio Settore, intonato corioltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine al 7° minuto del primo tempo ed al 35° minuto del secondo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 GENNAIO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
DI GIUSEPPE MARCELLO (LATINA)
A) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, avvicinandosi minacciosamente al Quarto Ufficiale, pronunciava più volte parole irrispettose ed offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale;
B) per essersi rifiutato e comunque per non avere adempiuto alla richiesta dell’Arbitro di collaborare per l’identificazione di un calciatore, non inserito in distinta ma riconducibile alla società, che era entrato nello spogliatoio e che aveva pronunciato frasi irriguardose nei confronti dell’Arbitro;
C) per essersi trattenuto per diversi minuti sulla porta dello spogliatoio e per avere, con atteggiamento polemico, contestato l’operato arbitrale, lasciando lo spogliatoio solo a seguito delle reiterate richieste di uscire.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 GENNAIO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
DE CARNE FABIO (MONOPOLI)
per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina aggiuntiva e entrava sul terreno di gioco per litigare con gli avversari.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
CAPOZZOLI GIUSEPPE (VITERBESE)
per avere, al 38°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava ripetutamente dalla panchina e pronunciava nei loro confronti frasi irrispettose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
MAGONI OSCAR (VITERBESE)
per avere, durante l’intervallo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, lungo il tunnel che conduce agli spogliatoi, pronunciava con toni aggressivi frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a. n.2, r. proc. fed., r.c.c. panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
MARINACCI VINCENZO (TARANTO)
per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina aggiuntiva e entrava sul terreno di gioco per litigare con gli avversari.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DE GIORGIO PIETRO (POTENZA)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si avvicinava allo stesso e proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per dissentire sul suo operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DI DONATO DANIELE (LATINA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e pronunciava al loro indirizzo frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
MASSAGGIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CRISARI ROBERTO (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, trovandosi sul campo per destinazione a seguito di un intervento sanitario, si rivolgeva al pubblico ospitante con gesti irriguardosi e pronunciando frasi offensive nei loro confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a. n. 2).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GIORGINI ANDREA (LATINA)
per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
LABRIOLA VALERIO (TARANTO)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed offensiva nei confronti di un calciatore avversario pronunciando al suo indirizzo, per tre volte, una frase offensiva.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
LAARIBI MOHAMED (POTENZA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MICELI MIRKO (VIRTUS FRANCAVILLA)
BIASIOL ERIC (GIUGLIANO)
OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
MATINO EMMANUELE (POTENZA)
ANDREIS SIMONE (VITERBESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DE CRISTOFARO ANTONIO (PICERNO)
GOLEMIC VLADIMIR (CROTONE)
CIOTTI PIETRO (FIDELIS ANDRIA)
MENDES MURILO OTAVIO (VIRTUS FRANCAVILLA)
GERBO ALBERTO (JUVE STABIA)
HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI)
MASTROMONACO GIAN LUCA (TARANTO)
GALLO ANDREA (TURRIS)
MANIERO RICCARDO (TURRIS)
SEMENZATO DANIEL (VITERBESE)













