COMITATO REGIONALE PUGLIA – LEGA NAZIONALE DILETTANTI
GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti,
Avv. Mario Pinto, assistito dal sostituto Avv. Pier Giovanni Traversa, dal rappresentante dell’A.I.A. Sig. Mauro Zito (CRA Puglia), e con la collaborazione degli Avv.ti Vincenzo Scorcia e Roberto Tartaro, nella riunione del 21/04/2026, ha adottato le seguenti decisioni.
ECCELLENZA – TROFEO “ANTENNA SUD” 2025/2026
GARE DEL 01/02/2026
Gara: TAURISANO 1939 – SOCCER MASSAFRA 1963
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
RITENUTO IN FATTO
La società ASD Taurisano 1939, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e notificato alla società ASD Soccer Massafra 1963, ha impugnato il risultato della gara, contestando la posizione irregolare di due calciatori della società resistente:
- KORDIC Ante (nato il 26/01/1992)
- SERGIO Roberto (nato il 09/04/2006)
La ricorrente ha sostenuto che il Presidente della ASD Soccer Massafra 1963, sig. Rubino Fernando, fosse privo di poteri di rappresentanza nell’attività di tesseramento degli atleti.
Inoltre, la società ricorrente ha evidenziato che la posizione dei calciatori era già oggetto di valutazione presso il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.
Richiesta della ricorrente
- Sanzione della perdita della gara a tavolino ai sensi dell’art. 10 C.G.S.
Con provvedimento ex art. 67 C.G.S. (C.U. n. 233 del 14/04/2026), il Giudice Sportivo ha fissato la riunione del 21/04/2026 per la decisione.
Memorie della società resistente
La ASD Soccer Massafra 1963 ha depositato memorie difensive in data 20/04/2026 (ore 10:20) e successiva integrazione alle ore 15:12, chiedendo:
- il rigetto del ricorso
- la condanna della ricorrente ex art. 55 C.G.S.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Tesseramento calciatori già valutato
La regolarità del tesseramento dei calciatori:
- KORDIC Ante
- SERGIO Roberto
è già stata oggetto di precedente valutazione.
Il Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti ha stabilito definitivamente che:
non emergono elementi idonei a dimostrare irregolarità nella procedura di tesseramento, né influenze del Presidente inibito Rubino Fernando, trattandosi di attività meramente tecnico-procedimentali e non negoziali.
(Decisione n. 9/TFNST-2025-206 – Registro procedimenti n. 11/TFNST/2025-2026 – pubblicata il 06/03/2026)
Conclusione sul punto
I calciatori risultano quindi regolarmente tesserati e avevano pieno titolo a partecipare alla gara.
2. Memorie tardive
Le memorie della società resistente risultano tardive, poiché l’art. 67 C.G.S. prevede il deposito entro due giorni prima della decisione.
Il termine è perentorio ai sensi dell’art. 44 comma 6 C.G.S.
DELIBERA
Il Giudice Sportivo Territoriale:
- dichiara i calciatori KORDIC Ante e SERGIO Roberto (ASD Soccer Massafra 1963) in posizione regolare;
- rigetta il ricorso della ASD Taurisano 1939;
- conferma il risultato della gara: 1 – 1;
- addebita la tassa di ricorso alla società ASD Taurisano 1939.













