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Taranto-Foggia 2-0, evacuata la sala stampa

Serie C/C, Giudice Sportivo: multa di 2000 euro nei confronti del Foggia

"Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica"

GARE DEL 29 e 30 SETTEMBRE e 1e 2 OTTOBRE 2023

AMMENDA € 2.000,00

FOGGIA
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord “Franco Mancini” al 4° minuto del primo tempo, intonato per tre volte, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 5° minuto del primo tempo, alcune pietre verso il Settore Ospiti, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., integrazione r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

GIUGLIANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 95° minuto della gara, un oggetto metallico sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. divelto un pannello di materiale plastico posto nel Settore Tribuna Ospiti loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputata la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di
risarcimento danni se richiesto).

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 4° e 5° minuto del primo tempo, due petardi e due fumogeni verso il Settore Curva Nord occupato dai tifosi del Foggia, così provocando la reazione dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputata la gara in trasferta e i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., integrazione r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 2° minuto del primo tempo ed al 12° minuto del secondo tempo, nel recinto di gioco nell’area tra la linea di fondo e i tabelloni pubblicitari due petardi, provocando la bruciatura del manto erboso.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 500,00

CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Inferiore G, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).

POTENZA per avere una persona non identificata, fatto accesso, subito dopo il fischio finale della gara, nel recinto di gioco e, con fare minaccioso, pronunciato frasi non comprensibili all’indirizzo dei calciatori della società Monterosi Tuscia. Venendo successivamente fermato e, quindi, allontanato dai dirigenti della società Potenza.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati e l’intervento fattivo dei dirigenti della Società Potenza (r. arbitrale, proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Ferrovia Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 38° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputata la gara in trasferta e i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c).

AMMENDA € 200,00

JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori acceso, prima dell’inizio della gara, alcuni fumogeni all’interno del proprio Settore determinando, con tale condotta, un ritardo di circa due minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardo nell’avvio della gara e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (supplemento r. arbitrale, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 OTTOBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA

DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA € 500,00

D’AMBROSIO VINCENZO (POTENZA)
per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto:
1. indicato nella distinta di gara fra i componenti della panchina aggiuntiva, per l’intero primo tempo della gara non sostava in panchina ma si allontanava dal recinto di gioco per poi rientrare in campo alla fine del primo tempo, rivolgendo frasi irriguardose nei confronti dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo;
2. al rientro delle squadre in campo per la disputata del secondo tempo, non sedeva in panchina ma si allontanava nuovamente dal recinto di gioco uscendo dal cancello posto a ridosso della curva e, al 92° minuto della gara, rientrava in campo e si posizionava in piedi tra le due panchine a ridosso della recinzione del terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed, r. c.c., panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARSICO ANTONIO (PICERNO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a gioco in svolgimento, si alzava dalla panchina pronunciando una frase irriguardosa per dissentire nei confronti di una loro decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOCIC MILOS (CATANIA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, mentre gli dava le spalle lo colpiva, con forte intensità, con una manata all’altezza del collo facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

POLITO VINCENZO (ACR MESSINA)
BENEDETTI SIMONE (AVELLINO)

Tags: Serie C
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